Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per: a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica; b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a); c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a). 2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto: a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica; b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitu'; c) le spese per consulenze di qualsiasi genere; d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. 3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero di infrastrutture di ricarica superiore a quello indicato all'allegato 2, il contributo e' assegnato esclusivamente in riferimento al numero di infrastrutture di ricarica ivi indicate e in relazione a tali infrastrutture e' richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili. 4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi, nell'ambito delle infrastrutture di ricarica ammesse a contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati nell'allegato 2 ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.