Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio di cui  al  presente  decreto,  le
spese, al netto di IVA, per: 
    a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da
almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le  spese  per  l'installazione
delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili  strettamente
necessarie, gli impianti e i dispositivi  per  il  monitoraggio.  Per
tale  voce  di  costo  si  considera  un  costo   specifico   massimo
ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica; 
    b)  i  costi  per  la  connessione  alla  rete   elettrica   come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite  massimo  del  20  per  cento  del  costo  totale
ammissibile per la fornitura e la messa in opera  delle  stazioni  di
ricarica, di cui alla lettera a); 
    c) le spese  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e
collaudi  e  i   costi   sostenuti   per   ottenere   le   pertinenti
autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo  totale
ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di
ricarica di cui alla lettera a). 
  2. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  beneficio  di  cui  al
presente decreto: 
    a) i costi delle unita' locali  di  produzione  o  stoccaggio  di
energia elettrica; 
    b) le spese relative all'acquisizione di  terreni  e  altri  beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a  diritti  reali  e/o
personali  di  godimento,  quali,  a  mero  titolo   esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu'; 
    c) le spese per consulenze di qualsiasi genere; 
    d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. 
  3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero
di  infrastrutture  di   ricarica   superiore   a   quello   indicato
all'allegato  2,  il  contributo  e'  assegnato   esclusivamente   in
riferimento al numero di infrastrutture di ricarica ivi indicate e in
relazione a tali infrastrutture e' richiesta la rendicontazione delle
spese ammissibili. 
  4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario  realizzi,  nell'ambito
delle infrastrutture di ricarica  ammesse  a  contributo  di  cui  al
presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto  a
quelli indicati nell'allegato 2 ovvero preveda l'implementazione  dei
punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori  ai  requisiti
minimi delle stazioni  di  ricarica,  indicati  nell'allegato  1,  le
relative spese, qualora rientranti fra  quelle  ammissibili,  possono
accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi  indicati  al
comma 1.