Art. 8 
 
                       Contributo concedibile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in
forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al
40 per cento delle spese ammissibili di cui all'art.  7,  nei  limiti
delle risorse finanziarie  disponibili  per  ciascuna  annualita'  in
relazione a  ciascun  ambito  ed  entro  i  massimali  stabiliti  dal
regolamento di esenzione. 
  2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente  accesso  a  un
finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento
complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna  delle  annualita'
di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili
con  altri  incentivi  pubblici  o  regimi   di   sostegno   comunque
denominati,  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  destinati   alla
realizzazione delle medesime infrastrutture di  ricarica  oggetto  di
contribuzione ai sensi del presente decreto.