Art. 4 bis 
 
((Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel
                         settore sportivo)) 
 
  ((1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore
sportivo, all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro  per  l'anno  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro  per  l'anno
2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota  delle
risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni  di  euro,
e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa'  sportive  iscritte  nel  registro  nazionale
delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  di  cui   al   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n.  39,  che  gestiscono  in  esclusiva
impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge 23 settembre 2022, n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,
          recante ulteriori misure urgenti  in  materia  di  politica
          energetica   nazionale,   produttivita'   delle    imprese,
          politiche  sociali  e  per  la  realizzazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
          1. Per far fronte alla  crisi  economica  determinatasi  in
          ragione dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed
          elettrica, le risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369, della Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          incrementate di 60 milioni di euro per  il  2022  e  di  35
          milioni   di   euro   per   l'anno   2023,   da   destinare
          all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per   le
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche,  per  le
          discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva  e
          per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
          che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per  il
          Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  -  CONI,  per   il
          Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
          e Salute S.p.A. Una quota delle risorse  di  cui  al  primo
          periodo, pari ad almeno 10 milioni di  euro,  e'  destinata
          all'erogazione di contributi a fondo perduto  a  favore  di
          associazioni e  societa'  sportive  iscritte  nel  registro
          nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
          al  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  39,  che
          gestiscono in esclusiva impianti  natatori  e  piscine  per
          attivita' di base e sportiva. 
                2. Con decreto dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
                3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 43.»