Art. 6 
 
                   Tassazione ((dell'agroenergia)) 
 
  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai  fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di  energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423  dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti  indicati  dal
secondo periodo del medesimo comma la componente  riconducibile  alla
valorizzazione  dell'energia  ceduta,  con  esclusione  della   quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio  di  cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia, ((reti e ambiente)) in  attuazione  dell'articolo  19  ((del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla)) Gazzetta Ufficiale
((n. 159 del 10 luglio 2012)), e il valore di 120 euro/MWh. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  423,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006): 
                «1. - 422. Omissis 
                423. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in
          materia di accisa, la produzione e la cessione  di  energia
          elettrica e calorica da  fonti  rinnovabili  agroforestali,
          sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a  260.000
          kWh anno, nonche'  di  carburanti  e  prodotti  chimici  di
          origine  agroforestale  provenienti   prevalentemente   dal
          fondo,    effettuate    dagli    imprenditori     agricoli,
          costituiscono attivita'  connesse  ai  sensi  dell'articolo
          2135, terzo comma,  del  codice  civile  e  si  considerano
          produttive  di  reddito  agrario.  Per  la  produzione   di
          energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle  persone
          fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti  di
          cui all'articolo 1, comma 1093,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296,  e'  determinato,  ai  fini  IRPEF  ed  IRES,
          applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
          soggette a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore    aggiunto,    relativamente    alla     componente
          riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta,  con
          esclusione  della  quota  incentivo,  il  coefficiente   di
          redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la
          determinazione  del  reddito  nei  modi  ordinari,   previa
          comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 
                Omissis.»