Art. 2 
 
      Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di  societa'
partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese
che gestiscono uno  o  piu'  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza del  socio  pubblico
che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando  il
socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la  ricorrenza
dei requisiti  di  cui  all'articolo  1  e  l'organo  amministrativo,
ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza
di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».