Art. 3 
 
Compensi degli amministratori straordinari delle  grandi  imprese  in
                                crisi 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le  parole:  «parametrato  al  fatturato
dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove non siano prodotte
ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della
dichiarazione dello stato di insolvenza»; 
    b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) corresponsione di acconti  sul  compenso  spettante  ai
sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa; 
      b-ter)  subordinazione  del   25   per   cento   del   compenso
complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da
parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli  obiettivi  di
efficacia, efficienza ed economicita' e in particolare per il 10  per
cento avendo riguardo a:  1)  adempimento,  sotto  il  profilo  della
tempestivita' e completezza, della  trasmissione  delle  relazioni  e
comunicazioni obbligatorie;  2)  adeguato  soddisfacimento  del  ceto
creditorio  anche  con  riferimento  ai  creditori  chirografari;  3)
adozione  di   iniziative   volte   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della  garanzia
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;  per
il rimanente 15 per cento al completamento  del  programma  senza  il
beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di  legge,
salvo diversa previsione della stessa.».