Art. 4 
 
              Compensi degli amministratori giudiziari 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:  «2-bis.  In  ogni
caso gli esiti liquidatori  derivanti  dall'applicazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 non possono eccedere il  limite  massimo  complessivo  di
euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».