Art. 4 Compensi degli amministratori giudiziari 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».