Art. 5 
 
Disposizioni in materia di controllo e  monitoraggio  dell'attuazione
   degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie 
 
  1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di  attuazione  degli
interventi  e  per  lo  svolgimento  dei  controlli  previsti   dalla
normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di
investimento nazionali, le amministrazioni  competenti  alimentano  i
sistemi  informativi  gestiti  dal  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA
e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che,
a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici.  L'acquisizione  dei
dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i  dati  relativi
alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle  categorie  di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   27   aprile   2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si  renda  strettamente
necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso  ai
benefici o di cause di  impedimento  e  con  modalita'  rigorosamente
proporzionate alla finalita' perseguita. 
  2. Nel rispetto della normativa vigente in  materia  di  protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche  di   coesione
comunitarie e  nazionali,  nonche'  del  PNC  e  delle  politiche  di
investimento nazionali, necessarie ai fini di  controllo,  ispezione,
valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attivita'  di  incrocio  e
raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende  accessibili
i dati di cui al primo periodo alle  Amministrazioni  centrali  dello
Stato responsabili del coordinamento delle politiche  e  dei  singoli
fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR,  nonche'  agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed  europei,  nell'ambito
delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi  previsti  a
tutela dei dati personali. 
  3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
    a) nell'ambito delle informazioni di cui  all'articolo  1,  comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b) sul portale web  unico  nazionale  per  la  trasparenza  delle
politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46,
paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)   2021/1060   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo
115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  4. E' in ogni  caso  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del  predetto  regolamento
(UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del  decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  dei  dati  relativi  a
soggetti minori di eta'. 
  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei  dati  e  delle
informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche'
del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio  2021,  n.  101,
per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre  richiesta,
anche   ai   fini   del   trasferimento   delle   risorse    relative
all'intervento, l'acquisizione di un codice  identificativo  di  gara
(CIG) ordinario. 
  6.  A  partire   dal   1°   giugno   2023   le   fatture   relative
all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi  pubblici
alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in  qualunque
forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP)  di
cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  riportato
nell'atto di concessione o  comunicato  al  momento  di  assegnazione
dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Tale obbligo  non  si  applica  per  le  istanze  di  concessione  di
incentivi presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  7. In relazione alle procedure di  assegnazione  di  incentivi,  in
corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  che,  nel
rispetto  della  disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   ove
applicabile,  ammettono  il   sostenimento   delle   predette   spese
anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data
di  comunicazione  del   Codice   unico   di   progetto   (CUP),   le
amministrazioni pubbliche titolari delle  misure,  anche  nell'ambito
delle disposizioni che disciplinano il funzionamento  delle  medesime
misure, impartiscono ai  beneficiari  le  necessarie  istruzioni  per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da
riportare nella documentazione di spesa, della  correlazione  tra  la
spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. 
  8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa
pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle  fatture  elettroniche
oggetto del presente articolo confluiscono nella banca  dati  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati  sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni  concedenti  gli
incentivi di cui al comma 6 anche  per  semplificare  i  processi  di
concessione, assegnazione e  gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «In   alternativa
all'assegnazione delle risorse  in  favore  dei  singoli  Comuni,  il
supporto tecnico potra'  essere  assicurato  dal  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e  privata,  ordini  professionali  o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate  dallo  Stato,
sulla base di Convenzioni,  Accordi  o  Protocolli  in  essere  o  da
stipulare.».