Art. 2 
 
Misure per la semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  di
                  rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 22: 
      1) al comma 2, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»; 
      2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite
dalle   seguenti:   «acquisite   le   informazioni   della   questura
competente»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5.0.1. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel
termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla  questura
le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla  presente
disposizione.». 
      4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: 
        «5-quater.  Al  sopravvenuto  accertamento   degli   elementi
ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4,
consegue la revoca del nulla osta e  del  visto,  la  risoluzione  di
diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno.». 
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Nelle more  della  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno  il  nulla  osta  consente  lo  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa nel territorio nazionale.». 
    b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22,  commi  5.0.1,
5-quater e 6-bis.». 
    c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis (Verifiche).  -  1.  In  relazione  agli  ingressi
previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica  dei
requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni  del  contratto
collettivo di lavoro e  la  congruita'  del  numero  delle  richieste
presentate di cui all'articolo  30-bis,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  e'  demandata,
fatto salvo quanto previsto al comma  4,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e  del  tipo  di
attivita' svolta  dall'impresa.  In  caso  di  esito  positivo  delle
verifiche e' rilasciata  apposita  asseverazione  che  il  datore  di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta  con
riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni  dei  datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano  a
garantire il rispetto, da parte dei propri associati,  dei  requisiti
di  cui  al  comma  1.  In  tali  ipotesi  trovano  applicazione   le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e
le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis. 
  4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale
del  lavoro,  in  collaborazione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  di
effettuare controlli a campione sul rispetto dei  requisiti  e  delle
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».