Art. 3 Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»; b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata dalla conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»; d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.». 2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo' essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».