Art. 3 
 
            Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica:  «Titoli  di  prelazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale  nei  Paesi
di origine»; 
    b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  o   dal   Ministero»   e,   dopo   le   parole:   «formazione
professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  E'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di   cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure  di  cui  all'articolo  22,
l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  allo  straniero
residente all'estero  che  completa  le  attivita'  di  istruzione  e
formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base  dei  fabbisogni
manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  dalle
associazioni di categoria  del  settore  produttivo  interessato.  Il
nulla osta e' rilasciato  senza  il  rispetto  dei  limiti  numerici,
quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5  e  5.1  dell'articolo
22. La domanda  di  visto  di  ingresso  e'  presentata,  a  pena  di
decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata
dalla conferma della disponibilita' ad assumere da parte  del  datore
di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli  elementi  ostativi  di
cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma  4,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di  diritto  del
contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di  soggiorno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee  guida
con le  quali  sono  fissate  le  modalita'  di  predisposizione  dei
programmi  di  formazione  professionale   e   civico-linguistica   e
individuati i criteri per  la  loro  valutazione.  Il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  comunica,  entro  sette  giorni
dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita'  dei
partecipanti,  per  consentire  l'espletamento  dei   controlli,   da
effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22,  comma  5,  e  per
verificare l'assenza degli  elementi  ostativi  di  cui  all'articolo
22.»; 
    d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite  dalle
seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, anche con il  concorso  di  proprie
agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere  la  stipula
di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti  pubblici
e privati operanti nel campo della formazione e dei  servizi  per  il
lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi  di
qualificazione  professionale   e   la   selezione   dei   lavoratori
direttamente nei Paesi di origine,  che  potranno  fare  ingresso  in
Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.». 
  2.  All'articolo  6,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  le  parole:  «puo'  essere
convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle  quote  di
cui all'articolo 3, comma 4,».