Art. 4 
 
Disposizioni in materia di  durata  del  permesso  di  soggiorno  per
lavoro  a  tempo   indeterminato,   per   lavoro   autonomo   e   per
                     ricongiungimento familiare 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»; 
    b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»; 
    c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.».