Art. 5 
 
Ingresso  dei  lavoratori  del  settore  agricolo  e  contrasto  alle
                              agromafie 
 
  1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6,  7  e  9  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  dicembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio  2023,  n.  21,  hanno
presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli
e che non sono risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della
manodopera oggetto della domanda, possono  ottenere,  sulla  base  di
quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati  nel  corso
del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti  con  priorita'
rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della  quota  assegnata  al
settore agricolo. 
  2. L'articolo 1, comma  4-quater,  del  decreto-legge  28  febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2005, n. 71, e' sostituito dal seguente:  «4-quater.  Allo  scopo  di
dotare  l'Ispettorato  centrale  della  tutela   della   qualita'   e
repressione   frodi   dei   prodotti   agroalimentari   di   adeguate
professionalita' per proteggere il mercato nazionale dalle  attivita'
internazionali di contraffazione e criminalita' agroalimentare, anche
connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale  da
inquadrare nella famiglia professionale  ad  esaurimento  nell'ambito
dell'area Assistenti del CCNI del Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  che  hanno  qualifica   di
ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema  di
classificazione del personale previsto  dal  CCNL  comparto  funzioni
centrali 2019/2021, il  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale
inquadrato  nell'area  delle  Elevate  professionalita'  e  nell'area
Funzionari,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti
del servizio cui e' destinato  e  secondo  le  attribuzioni  ad  esso
conferite dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  restante  personale
inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori  e'  agente  di
polizia giudiziaria.».