Art. 7 
 
                         Protezione speciale 
 
  1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
  2. Per le istanze presentate fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia  gia'
ricevuto l'invito alla  presentazione  dell'istanza  da  parte  della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 
  3. I permessi di soggiorno gia'  rilasciati  ai  sensi  del  citato
articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso  di  validita',  sono
rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla
data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione  del  titolo
di soggiorno in motivi di lavoro  se  ne  ricorrono  i  requisiti  di
legge.