Art. 7 Protezione speciale 1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.