Art. 2 
 
                  Classificazione degli interventi 
                            e delle opere 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento  si  distinguono  le  seguenti
tipologie di interventi e opere: 
    a)  interventi  e  opere  che  per  loro  natura  possono  essere
realizzati liberamente senza alcun titolo  abilitativo,  disciplinati
dall'articolo 4; 
    b) interventi e opere  che  possono  essere  realizzati  mediante
relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5; 
    c) interventi e opere che possono essere realizzati, in  presenza
di attivita' di messa  in  sicurezza  operativa  del  sito,  mediante
comunicazione, disciplinati dall'articolo 6; 
    d) interventi e opere  che  possono  essere  realizzati  mediante
relazione  tecnica  asseverata,  previa   acquisizione   del   quadro
ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano
i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui  all'allegato  al
presente regolamento; 
    e) interventi e opere soggetti a valutazione delle  interferenze,
disciplinati dalle disposizioni del Capo III.