Art. 2 Classificazione degli interventi e delle opere 1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere: a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall'articolo 4; b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5; c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6; d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento; e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.