Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti: 
    a) area di intervento: area  ricompresa  nel  sito  di  interesse
nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi  e  delle
opere oggetto del presente regolamento; 
    b) Autorita' procedente: amministrazione deputata  per  legge  al
rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi  e
delle opere, ovvero titolare del procedimento per la  formazione  del
titolo abilitativo; 
    c) Autorita' competente ai sensi della Parte  quarta,  Titolo  V,
del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica; 
    d) indagini  preliminari:  indagini  preliminari  previste  dagli
articoli 242-ter, comma 4,  lettera  a),  e  252,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    e) sito  gia'  caratterizzato  ai  sensi  dell'articolo  242  del
decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si  e'  concluso,
con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo
di caratterizzazione descritto nell'allegato  2  alla  Parte  quarta,
Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero,  in  tutti
gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di
rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica; 
    f)   valutazione   delle   interferenze:   valutazione   prevista
dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006; 
    g) interventi e opere  che  non  interferiscono  con  le  matrici
ambientali: interventi e opere che non determinano  impatti,  neppure
potenziali,  sulle  matrici  ambientali,  non  potendo   pregiudicare
l'esecuzione e il completamento della bonifica e  determinare  rischi
sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    h) interventi di urgenza:  interventi  necessari  per  ovviare  a
eventi  imprevedibili  la  cui  mancata   esecuzione   determinerebbe
situazioni  di   grave   pregiudizio   alla   salute   pubblica   e/o
all'ambiente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  240,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art.   240   (Definizioni).    -    1.    Ai    fini
          dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: 
                  a)  sito:  l'area   o   porzione   di   territorio,
          geograficamente  definita  e  determinata,   intesa   nelle
          diverse matrici ambientali (suolo,  materiali  di  riporto,
          sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva   delle
          eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 
                  b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i
          livelli di  contaminazione  delle  matrici  ambientali  che
          costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
          caratterizzazione del sito  e  l'analisi  di  rischio  sito
          specifica, come  individuati  nell'Allegato  5  alla  parte
          quarta del presente  decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
          potenzialmente   contaminato   sia   ubicato   in   un'area
          interessata da fenomeni antropici o  naturali  che  abbiano
          determinato il superamento di  una  o  piu'  concentrazioni
          soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
          valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; 
                  c)  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR):   i
          livelli di  contaminazione  delle  matrici  ambientali,  da
          determinare  caso  per  caso   con   l'applicazione   della
          procedura di analisi di rischio sito  specifica  secondo  i
          principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del
          presente decreto e sulla base dei risultati  del  piano  di
          caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa  in
          sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione  cosi'
          definiti costituiscono i livelli di accettabilita'  per  il
          sito; 
                  d) sito potenzialmente  contaminato:  un  sito  nel
          quale uno o piu' valori di  concentrazione  delle  sostanze
          inquinanti  rilevati  nelle  matrici  ambientali  risultino
          superiori   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
          di caratterizzazione e di analisi di  rischio  sanitario  e
          ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
          lo  stato  o  meno  di  contaminazione  sulla  base   delle
          concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
                  e) sito contaminato: un sito  nel  quale  i  valori
          delle concentrazioni soglia di rischio  (CSR),  determinati
          con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di
          cui all'Allegato 1 alla parte quarta del  presente  decreto
          sulla base dei risultati del  piano  di  caratterizzazione,
          risultano superati; 
                  f) sito non  contaminato:  un  sito  nel  quale  la
          contaminazione rilevata nelle  matrici  ambientali  risulti
          inferiore   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
          inferiore ai valori di  concentrazione  soglia  di  rischio
          (CSR)  determinate  a  seguito  dell'analisi   di   rischio
          sanitario e ambientale sito specifica; 
                  g) sito con attivita' in  esercizio:  un  sito  nel
          quale  risultano  in  esercizio  attivita'  produttive  sia
          industriali che commerciali nonche' le aree pertinenziali e
          quelle adibite  ad  attivita'  accessorie  economiche,  ivi
          comprese  le  attivita'  di  mantenimento  e   tutela   del
          patrimonio  ai  fini   della   successiva   ripresa   delle
          attivita'; 
                  h) sito dismesso: un sito in cui  sono  cessate  le
          attivita' produttive; 
                  i)  misure  di  prevenzione:  le   iniziative   per
          contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
          una minaccia imminente per  la  salute  o  per  l'ambiente,
          intesa  come  rischio  sufficientemente  probabile  che  si
          verifichi un danno sotto il profilo sanitario o  ambientale
          in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
          realizzarsi di tale minaccia; 
                  l)  misure  di  riparazione:  qualsiasi  azione   o
          combinazione di azioni, tra cui misure  di  attenuazione  o
          provvisorie  dirette  a  riparare,  risanare  o  sostituire
          risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
          fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali   risorse   o
          servizi; 
                  m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni  intervento
          immediato o a breve termine,  da  mettere  in  opera  nelle
          condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in  caso  di
          eventi di contaminazione  repentini  di  qualsiasi  natura,
          atto a contenere la diffusione delle sorgenti  primarie  di
          contaminazione, impedirne il  contatto  con  altre  matrici
          presenti nel sito e a rimuoverle, in  attesa  di  eventuali
          ulteriori interventi di bonifica o di  messa  in  sicurezza
          operativa o permanente; 
                  n) messa in sicurezza  operativa:  l'insieme  degli
          interventi eseguiti in un sito con attivita'  in  esercizio
          atti a garantire un adeguato livello di  sicurezza  per  le
          persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
          di messa in sicurezza permanente o bonifica da  realizzarsi
          alla cessazione dell'attivita'. Essi  comprendono  altresi'
          gli interventi  di  contenimento  della  contaminazione  da
          mettere in atto  in  via  transitoria  fino  all'esecuzione
          della bonifica o della messa in  sicurezza  permanente,  al
          fine  di  evitare  la   diffusione   delle   contaminazioni
          all'interno della stessa matrice o tra matrici  differenti.
          In tali casi devono  essere  predisposti  idonei  piani  di
          monitoraggio  e  controllo  che  consentano  di  verificare
          l'efficacia delle soluzioni adottate; 
                  o) messa in sicurezza permanente:  l'insieme  degli
          interventi atti a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti
          inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
          garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza  per
          le persone e per l'ambiente. In  tali  casi  devono  essere
          previsti piani di monitoraggio e  controllo  e  limitazioni
          d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; 
                  p) bonifica: l'insieme  degli  interventi  atti  ad
          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
          o a ridurre le concentrazioni  delle  stesse  presenti  nel
          suolo, nel sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee  ad  un
          livello uguale o inferiore ai valori  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR); 
                  q)  ripristino   e   ripristino   ambientale:   gli
          interventi di riqualificazione ambientale e  paesaggistica,
          anche costituenti complemento degli interventi di  bonifica
          o  messa  in  sicurezza  permanente,  che   consentono   di
          recuperare il sito alla effettiva e definitiva  fruibilita'
          per  la  destinazione   d'uso   conforme   agli   strumenti
          urbanistici; 
                  r) inquinamento diffuso:  la  contaminazione  o  le
          alterazioni chimiche, fisiche o  biologiche  delle  matrici
          ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
          una singola origine; 
                  s) analisi di rischio sanitario e  ambientale  sito
          specifica:  analisi  sito  specifica  degli  effetti  sulla
          salute   umana   derivanti   dall'esposizione    prolungata
          all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
          contaminate, condotta con i criteri indicati  nell'Allegato
          1 alla parte quarta del presente decreto; 
                  t)  condizioni  di   emergenza:   gli   eventi   al
          verificarsi  dei  quali  e'  necessaria   l'esecuzione   di
          interventi di emergenza, quali ad esempio: 
                    1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori
          in spazi confinati prossime ai livelli  di  esplosivita'  o
          idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 
                    2)  presenza  di   quantita'   significative   di
          prodotto in fase separata sul suolo o  in  corsi  di  acqua
          superficiali o nella falda; 
                    3)   contaminazione   di   pozzi   ad    utilizzo
          idropotabile o per scopi agricoli; 
                    4) pericolo di incendi ed esplosioni». 
              -  Per  la  Parte  Quarta,  Titolo   V,   del   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 1. 
              -  Il  testo   dell'articolo   242-ter,   del   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 252,  comma  4-bis,
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 
              4-bis.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  soggetto
          responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato
          accerta lo stato  di  potenziale  contaminazione  del  sito
          mediante  un  Piano  di  indagini  preliminari.  Il  Piano,
          comprensivo della lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'
          concordato   con   l'Agenzia   di   protezione   ambientale
          territorialmente competente che si pronuncia  entro  e  non
          oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          proponente,    eventualmente     stabilendo     particolari
          prescrizioni in relazione alla specificita'  del  sito.  In
          caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia
          di protezione ambientale  territorialmente  competente,  il
          Piano di indagini preliminari e' concordato con  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si
          pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su
          segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il
          proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle  attivita'
          d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, alla regione, al  comune,
          alla  provincia  e  all'agenzia  di  protezione  ambientale
          competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni.
          Qualora   l'indagine   preliminare    accerti    l'avvenuto
          superamento delle concentrazioni soglia  di  contaminazione
          (CSC) anche per un solo parametro, si applica la  procedura
          di cui agli articoli 242 e  245.  Ove  si  accerti  che  il
          livello delle CSC  non  sia  stato  superato,  il  medesimo
          soggetto provvede al  ripristino  della  zona  contaminata,
          dandone  notizia,  con  apposita   autocertificazione,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia
          di protezione ambientale competenti  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di  inizio  delle   attivita'   di   indagine.
          L'autocertificazione  conclude   il   procedimento,   ferme
          restando le attivita' di verifica e di controllo  da  parte
          della provincia competente da  concludere  nel  termine  di
          novanta    giorni    dalla     data     di     acquisizione
          dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di
          verifica si considera definitivamente concluso. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  242,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 242 (Procedure operative ed amministrative).  -
          1. Al verificarsi di un evento che  sia  potenzialmente  in
          grado   di   contaminare   il   sito,    il    responsabile
          dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore  le
          misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne  da'   immediata
          comunicazione  ai  sensi  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica
          all'atto di individuazione di contaminazioni  storiche  che
          possano ancora  comportare  rischi  di  aggravamento  della
          situazione di contaminazione. 
              2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,   attuate   le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
              3. Qualora l'indagine preliminare di  cui  al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
              4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              5. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
                a) i parametri da sottoporre a controllo; 
                b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
              6. La regione, sentita la provincia, approva  il  piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di una o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ  piu'
          idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a  scala
          pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica  innovative,
          anche  finalizzata  all'individuazione  dei  parametri   di
          progetto necessari per  l'applicazione  a  piena  scala,  a
          condizione che tale applicazione avvenga in  condizioni  di
          sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
          caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza  di
          cui  al   primo   periodo,   che   presentino   particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori,  le   verifiche
          intermedie  per   la   valutazione   dell'efficacia   delle
          tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di  verifica
          in corso d'opera necessarie per la  certificazione  di  cui
          all'articolo  248,  comma  2,  con  oneri  a   carico   del
          proponente,  ed  e'  fissata   l'entita'   delle   garanzie
          finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento
          del  costo  stimato  dell'intervento,  che  devono   essere
          prestate in favore della regione per la corretta esecuzione
          ed il completamento degli interventi medesimi. 
              7-bis.  Qualora  gli  obiettivi  individuati   per   la
          bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
          raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
          falda,  e'  possibile  procedere  alla  certificazione   di
          avvenuta bonifica di  cui  all'articolo  248  limitatamente
          alle predette  matrici  ambientali,  anche  a  stralcio  in
          relazione  alle  singole  aree  catastalmente  individuate,
          fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi
          di  bonifica   su   tutte   le   matrici   interessate   da
          contaminazione. In tal  caso  e'  necessario  dimostrare  e
          garantire nel tempo che le contaminazioni  ancora  presenti
          nelle acque sotterranee fino alla loro  completa  rimozione
          non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una
          modifica del modello  concettuale  tale  da  comportare  un
          peggioramento  della  qualita'  ambientale  per  le   altre
          matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.   Le
          garanzie finanziarie  di  cui  al  comma  7  sono  comunque
          prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo  al
          raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 
              8. I criteri per  la  selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi  sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best   Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto. 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
              10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,  messa  in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
              11.  Nel  caso   di   eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
              12. Le indagini ed attivita'  istruttorie  sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 
              13-bis. Per la  rete  di  distribuzione  carburanti  si
          applicano le procedure  semplificate  di  cui  all'articolo
          252, comma 4. 
              13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in  cui,
          per  fenomeni  di  origine   naturale   o   antropica,   le
          concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne
          A e B della tabella 1 dell'allegato 5  al  titolo  V  della
          parte  quarta,  il  proponente  puo'  presentare   all'ARPA
          territorialmente  competente  un  piano  di  indagine   per
          definire  i  valori  di  fondo  da  assumere.  Tale  piano,
          condiviso  con  l'ARPA  territorialmente   competente,   e'
          realizzato dal proponente con oneri a  proprio  carico,  in
          contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni
          dalla data di  presentazione  dello  stesso.  Il  piano  di
          indagine puo' fare riferimento anche ai dati  pubblicati  e
          validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi
          all'area oggetto di indagine. Sulla base  delle  risultanze
          del piano di indagine, nonche' di  altri  dati  disponibili
          per l'area oggetto  di  indagine,  l'ARPA  territorialmente
          competente definisce i valori di fondo. E'  fatta  comunque
          salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente  di
          esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito
          con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche
          del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In  tale
          caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai  valori
          di fondo. 
              - Si riporta  il  testo  dell'allegato  2,  alla  Parte
          Quarta, Titolo V, del citato decreto legislativo n. 152 del
          2006: 
                «Allegato    2    (Criteri    generali     per     la
          caratterizzazione dei siti contaminati) 
            PREMESSA 
              La  caratterizzazione  ambientale   di   un   sito   e'
          identificabile con l'insieme delle attivita' che permettono
          di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico  delle
          matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni  di
          base su cui prendere decisioni realizzabili  e  sostenibili
          per la  messa  in  sicurezza  e/o  bonifica  del  sito.  Le
          attivita' di caratterizzazione devono  essere  condotte  in
          modo tale da permettere la validazione dei risultati finali
          da parte delle Pubbliche Autorita' in un quadro  realistico
          e   condiviso   delle    situazioni    di    contaminazione
          eventualmente emerse. 
              Per caratterizzazione dei siti contaminati  si  intende
          quindi l'intero processo costituito dalle seguenti fasi: 
                1. Ricostruzione storica delle  attivita'  produttive
          svolte sul sito. 
                2. Elaborazione del Modello  Concettuale  Preliminare
          del  sito  e  predisposizione  di  un  piano  di   indagini
          ambientali  finalizzato  alla   definizione   dello   stato
          ambientale  del  suolo,  del  sottosuolo  e   delle   acque
          sotterranee. 
                3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali
          indagini  integrative  necessarie  alla  luce   dei   primi
          risultati raccolti. 
                4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite
          e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello  stato
          di contaminazione del suolo, del sottosuolo e  delle  acque
          sotterranee. 
                5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. 
                6.  Identificazione  dei  livelli  di  concentrazione
          residua accettabili - sui  quali  impostare  gli  eventuali
          interventi di messa in sicurezza e/o di  bonifica,  che  si
          rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi
          di rischio-calcolati mediante analisi di  rischio  eseguita
          secondo i criteri di cui in Allegato 1. 
              La   Caratterizzazione   ambientale,   sara'    avviata
          successivamente alla approvazione da parte delle  Autorita'
          Competenti del Piano di indagini di cui al  punto  1  e  si
          riterra' conclusa con l'approvazione, in  unica  soluzione,
          da parte delle Autorita'  Competenti  dell'intero  processo
          sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al punto
          5 nel caso di  non  superamento  delle  CSC  e  al  termine
          dell'attivita' di cui al punto 6 qualora  si  riscontri  un
          superamento delle suddette concentrazioni. 
              Nella  fase   di   attuazione   dell'intero   processo,
          l'Autorita'  competente  potra'  richiedere  al  Proponente
          stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi sopra
          riportate, rilasciando eventuali  prescrizioni  per  ognuna
          delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per  i  Siti
          di  interesse  nazionale,  i  tempi  e  le   modalita'   di
          approvazione  delle  fasi  di  cui  sopra  potranno  essere
          disciplinate con appositi Accordi di Programma. 
              Il  presente   documento   fa   riferimento   ai   siti
          potenzialmente  contaminati   che   non   rientrano   nella
          fattispecie a cui si applicano  le  procedure  semplificate
          dell'Allegato 4. 
            PREDISPOSIZIONE  DEL   PIANO   DI   INDAGINI   AMBIENTALI
          FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE  DELLO  STATO  AMBIENTALE  DEL
          SOTTOSUOLO. 
              Tale fase si attua attraverso: 
                1. Raccolta dei dati esistenti  ed  elaborazione  del
          Modello Concettuale Preliminare. 
                2. Elaborazione del Piano di Investigazione  Iniziale
          comprendente: indagini, campionamenti e analisi da svolgere
          mediante prove in sito ed analisi di laboratorio. 
                3.  Ogni  altra  indagine,  campionamento  e  analisi
          finalizzati alla definizione  dello  stato  ambientale  del
          sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili  per
          il terreno e le acque sotterranee. 
            Modello concettuale preliminare. 
              Il modello concettuale preliminare e' realizzato  sulla
          base  delle   informazioni   storiche   disponibili   prima
          dell'inizio  del  Piano  di  investigazione,   nonche'   di
          eventuali indagini condotte nelle varie matrici  ambientali
          nel corso della normale gestione del sito. Con  il  modello
          concettuale   preliminare   vengono   infatti    descritte:
          caratteristiche  specifiche  del   sito   in   termini   di
          potenziali   fonti   della   contaminazione;    estensione,
          caratteristiche  e  qualita'  preliminari   delle   matrici
          ambientali  influenzate   dalla   presenza   dell'attivita'
          esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di
          migrazione dalle sorgenti  di  contaminazione  ai  bersagli
          individuati. Tale modello deve essere  elaborato  prima  di
          condurre  l'attivita'  di  campo  in  modo  da  guidare  la
          definizione del Piano di investigazione. 
              Parte integrante e fondamentale del modello concettuale
          del sito e' la definizione preliminare,  sulla  base  delle
          informazioni storiche a disposizione, delle caratteristiche
          idrogeologiche degli acquiferi superficiali e  profondi  in
          quanto possibili veicoli della contaminazione. 
              Per la redazione del  Modello  Concettuale  preliminare
          dovranno essere considerate le eventuali indagini  condotte
          nelle varie matrici  ambientali  nel  corso  della  normale
          gestione del  sito,  prima  dell'attuazione  del  piano  di
          indagini. 
            Piano di indagini. 
              Il piano di indagini dovra'  contenere  la  dettagliata
          descrizione delle attivita' che saranno svolte in campo  ed
          in laboratorio  per  la  caratterizzazione  ambientale  del
          sito. Il Proponente dovra' includere in tale  documento  le
          specifiche  tecniche  per  l'esecuzione   delle   attivita'
          (procedure di campionamento, le misure di campo,  modalita'
          di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni,
          metodiche analitiche, ecc.) che una volta  approvate  dalle
          Autorita'  Competenti,  prima   dell'inizio   dei   lavori,
          costituiranno   il   protocollo    applicabile    per    la
          caratterizzazione del sito. 
              Le fonti potenziali di inquinamento sono definite sulla
          base  del  Modello  Concettuale  Preliminare  del  sito   e
          comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di  rifiuti  e
          materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi
          disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori  o  dispersi,
          tubazioni e fognature, ecc. 
              Le indagini avranno l'obiettivo di: 
                verificare  l'esistenza  di  inquinamento  di  suolo,
          sottosuolo  e  acque  sotterranee;   definire   il   grado,
          l'estensione volumetrica dell'inquinamento;  delimitare  il
          volume delle aree di interramento di rifiuti; 
                individuare  le  possibili  vie  di   dispersione   e
          migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i  potenziali
          ricettori; 
                ricostruire   le   caratteristiche   geologiche    ed
          idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare  il  modello
          concettuale definitivo del sito; 
                ottenere  i  parametri  necessari  a   condurre   nel
          dettaglio l'analisi di rischio sito specifica; 
                individuare i possibili ricettori. 
              A tal fine devono essere definiti: 
                l'ubicazione e tipologia delle indagini da  svolgere,
          sia di tipo  diretto,  quali  sondaggi  e  piezometri,  sia
          indiretto, come i rilievi geofisici; 
                il  piano  di  campionamento  di  suolo,  sottosuolo,
          rifiuti e acque sotterranee; 
                il piano di analisi chimico-fisiche  e  le  metodiche
          analitiche; 
                la profondita' da raggiungere  con  le  perforazioni,
          assicurando  la  protezione  degli  acquiferi  profondi  ed
          evitando  il  rischio   di   contaminazione   indotta   dal
          campionamento; 
                le metodologie di interpretazione e restituzione  dei
          risultati. 
            Ubicazione dei punti di campionamento. 
              L'ubicazione dei punti  di  campionamento  deve  essere
          stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi  indicati
          nei criteri generali. 
              Per  ogni  matrice   ambientale   investigata   (suolo,
          sottosuolo, acque sotterranee) si  possono  presentare  due
          principali strategie per selezionare l'ubicazione dei punti
          di sondaggio e prelievo: 
                1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici  a
          disposizione e su tutte le  informazioni  sintetizzate  nel
          modello concettuale preliminare  e  deve  essere  mirata  a
          verificare le ipotesi formulate  nel  suddetto  modello  in
          termini di presenza,  estensione  e  potenziale  diffusione
          della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per  i
          siti  complessi  qualora   le   informazioni   storiche   e
          impiantistiche a disposizione consentano  di  prevedere  la
          localizzazione delle aree piu'  vulnerabili  e  delle  piu'
          probabili fonti di contaminazione [«ubicazione ragionata»] 
                2.  la  scelta  della  localizzazione  dei  punti  e'
          effettuata sulla base di un  criterio  di  tipo  casuale  o
          statistico, ad esempio  campionamento  sulla  base  di  una
          griglia  predefinita  o  casuale;  questa  scelta   e'   da
          preferirsi ogni volta che  le  dimensioni  dell'area  o  la
          scarsita' di informazioni  storiche  e  impiantistiche  sul
          sito  non  permettano  di  ottenere  una  caratterizzazione
          preliminare soddisfacente e di prevedere la  localizzazione
          delle piu' probabili fonti di  contaminazione  [«ubicazione
          sistematica»] 
              A seconda della complessita' del sito, i  due  approcci
          di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in
          funzione del differente utilizzo delle aree  del  sito.  In
          particolare, nella scelta dei punti di indagine  si  terra'
          conto della diversita' tra  aree  dismesse  e/o  libere  da
          impianti e aree occupate da impianti, collocando i punti di
          campionamento in corrispondenza dei  punti  di  criticita',
          valutando nel contempo la configurazione impiantistica e lo
          schema dei relativi sotto-servizi. 
              Oltre  ai  criteri  di  cui  sopra,  l'applicazione  di
          tecniche  indirette  di   indagine,   laddove   applicabili
          (analisi  del  gas  interstiziale   del   suolo,   indagini
          geofisiche indirette, ecc.), potra'  essere  utilizzata  al
          fine di determinare una migliore ubicazione  dei  punti  di
          indagine diretta (prelievi di terreno e acqua) ed  ottenere
          una maggiore copertura areale delle  informazioni.  In  tal
          caso il proponente potra' presentare un piano  di  indagini
          per  approfondimenti  successivi  utilizzando  le  indagini
          indirette per formulare il modello concettuale  preliminare
          del  sito  e  concordando  con  le   Autorita'   competenti
          modalita' di discussione ed  approvazione  degli  stati  di
          avanzamento  delle  indagini.  In  tal  caso  il  piano  di
          indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione della
          validita' e della applicabilita' delle tecniche di indagine
          indirette utilizzate. 
              Al  fine  di  conoscere  la  qualita'   delle   matrici
          ambientali  (valori  di  fondo)  dell'ambiente  in  cui  e'
          inserito  il  sito  potra'  essere   necessario   prelevare
          campioni da aree adiacenti il sito. Tali campioni  verranno
          utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle
          sostanze inquinanti per ognuna delle componenti  ambientali
          rilevanti per il sito in esame; nel caso  di  campionamento
          di  suoli,  la  profondita'  ed  il  tipo  di  terreno   da
          campionare deve  corrispondere,  per  quanto  possibile,  a
          quelli dei campioni raccolti nel sito. 
            Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare.. 
              La   selezione   dei    parametri    dovra'    avvenire
          essenzialmente sulla base seguente processo: 
                Esame del ciclo produttivo e/o dei dati  storici  del
          sito  (processo  industriale,  materie  prime,   intermedi,
          prodotti e reflui generati nel caso di un'area  industriale
          dimessa; materiali smaltiti  nel  caso  di  una  discarica;
          prodotti coinvolti  nel  caso  di  versamenti  accidentali,
          eventuali analisi esistenti, etc.), per la  definizione  di
          un «set standard»  di  analiti  (sia  per  le  analisi  dei
          terreni   sia   per   quelle   delle   acque   sotterranee)
          concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla
          generalita' delle aree di interesse. 
                Esame dello stato fisico, della  stabilita'  e  delle
          caratteristiche  di  reale  pericolosita'  delle   sostanze
          individuate nel «set standard» di analiti di cui  al  punto
          precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione
          completa di laboratorio. 
              Nei  punti  distanti  dalle   possibili   sorgenti   di
          contaminazione si  potra'  inoltre  selezionare  un  numero
          limitato di parametri indicatori, scelti sulla  base  della
          tossicita' e mobilita'  dei  contaminanti  e  dei  relativi
          prodotti di trasformazione. 
              Il percorso logico di cui sopra dovra' essere  validato
          prima dell'inizio dei lavori con l'approvazione  del  Piano
          di Indagini presentato dal proponente. 
              Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita'  di
          modulare il piano analitico in funzione delle  peculiarita'
          delle  varie  sub  aree  di  interesse,  individuando   set
          specifici. 
            Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri. 
              I sondaggi  saranno  eseguiti,  per  quanto  possibile,
          mediante  carotaggio   continuo   a   infissione   diretta,
          rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere
          di   diametro    idoneo    ed    evitando    fenomeni    di
          surriscaldamento. 
              I  sondaggi  da   attrezzare   a   piezometro   saranno
          realizzati, per quanto possibile, a carotaggio  continuo  a
          rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere
          di diametro idoneo. 
            Campionamento terreni e acque sotterranee. 
              Tutte  le  operazioni  che  saranno   svolte   per   il
          campionamento delle matrici  ambientali,  il  prelievo,  la
          formazione, il trasporto e la conservazione del campione  e
          per le analisi di laboratorio dovranno  essere  documentate
          con verbali quotidiani. 
              Dovra'  inoltre  essere   riportato   l'elenco   e   la
          descrizione dei materiali e delle  principali  attrezzature
          utilizzati. 
              II piano di indagini dovra' contenere  una  dettagliata
          descrizione delle procedure di campionamento dei terreni  e
          delle acque, le misure da effettuare in campo, le modalita'
          di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni,
          che una volta approvate dalle Autorita'  Competenti,  prima
          dell'inizio dei lavori,  costituiranno  l'unico  protocollo
          applicabile per la caratterizzazione del sito. 
              Ogni campione e' suddiviso in  due  aliquote,  una  per
          l'analisi da condurre ad opera dei  soggetti  privati,  una
          per archivio a disposizione dell'ente di controllo. 
              L'eventuale terza  aliquota,  quando  richiesta,  sara'
          confezionata  in   contraddittorio   solo   alla   presenza
          dell'ente di controllo, sigillando il campione  che  verra'
          firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo
          prelievo.  La  copia  di  archivio  verra'   conservata   a
          temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle
          analisi di laboratorio  da  parte  dell'ente  di  controllo
          preposto. 
            Terreni. 
              I criteri che devono essere adottati  nella  formazione
          di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di
          materiali prelevati sono: 
                ottenere la determinazione della concentrazione delle
          sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di  vista
          litologico; 
                prelevare  separatamente,  in  aggiunta  ai  campioni
          previsti per sondaggio, materiali che  si  distinguono  per
          evidenze   di   inquinamento    o    per    caratteristiche
          organolettiche,              chimico-fisiche              e
          litologico-stratigrafiche.  Analisi  di  campo  e   analisi
          semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa)
          potranno  essere  utilizzate,  laddove   applicabili,   per
          selezionare tali  campioni  e  per  ottenere  una  maggiore
          estensione delle informazioni sulla verticale.  I  campioni
          relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per
          spessori superiori ai 50 cm. 
              Per  corrispondere  ai  criteri  indicati,  da  ciascun
          sondaggio i campioni dovranno essere  formati  distinguendo
          almeno: 
                campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna; 
                campione 2: 1 m che  comprenda  la  zona  di  frangia
          capillare; 
                campione 3: 1 m  nella  zona  intermedia  tra  i  due
          campioni precedenti. 
              Con eccezione dei casi in cui  esista  un  accumulo  di
          rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno
          sara'  concentrata   sulla   zona   insatura.   Quando   il
          campionamento dei terreni e' specificatamente  destinato  a
          composti volatili, non viene previsto il  campionamento  in
          doppia aliquota. 
              Il campione  dovra'  essere  formato  immediatamente  a
          seguito dell'estrusione  del  materiale  dal  carotiere  in
          quantita' significative e rappresentative. 
              Un apposito campione dovra' essere prelevato  nel  caso
          in   cui   si   debba   provvedere   alla   classificazione
          granulometrica del terreno. 
              Quando sono oggetto di indagine rifiuti  interrati,  in
          particolare  quando  sia  prevista  la  loro  rimozione   e
          smaltimento come  rifiuto,  si  procedera'  al  prelievo  e
          all'analisi di un campione medio del materiale estratto  da
          ogni posizione di sondaggio. 
              I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni  di  terreno,
          saranno sigillati con riempimento dall'alto o iniezione  di
          miscele bentonitiche dal fondo. 
            Acque sotterranee. 
              Ai   fini   del   presente   documento    si    intende
          rappresentativo della composizione delle acque  sotterranee
          il campionamento dinamico. 
              Qualora  debba  essere  prelevata  solamente  la   fase
          separata  di  sostanze  non  miscibili  oppure  si  sia  in
          presenza  di  acquiferi  poco   produttivi,   puo'   essere
          utilizzato il campionamento statico. 
              Qualora  sia  rinvenuto  nei  piezometri  del  prodotto
          surnatante in fase  libera,  occorrera'  provvedere  ad  un
          campionamento  selettivo   del   prodotto;   sui   campioni
          prelevati saranno  condotti  i  necessari  accertamenti  di
          laboratorio  finalizzati  alla  sua  caratterizzazione  per
          determinarne se possibile l'origine. 
            Metodiche analitiche. 
              Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori
          pubblici o privati che  garantiscano  di  corrispondere  ai
          necessari requisiti di qualita'.  Le  metodiche  analitiche
          applicate dovranno essere concordate  fra  le  parti  prima
          dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione  del  piano
          di indagine proposto. 
            Analisi chimica dei terreni. 
              Ai fini  di  ottenere  l'obiettivo  di  ricostruire  il
          profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel
          terreno, i campioni  da  portare  in  laboratorio  dovranno
          essere privi della frazione maggiore di 2 cm  (da  scartare
          in campo) e le  determinazioni  analitiche  in  laboratorio
          dovranno essere  condotte  sull'aliquota  di  granulometria
          inferiore a 2 mm. La  concentrazione  del  campione  dovra'
          essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali
          secchi, comprensiva anche dello scheletro. 
              Le  analisi   chimiche   saranno   condotte   adottando
          metodologie ufficialmente riconosciute, tali  da  garantire
          l'ottenimento di valori  10  volte  inferiori  rispetto  ai
          valori di concentrazione limite. 
            Analisi chimica delle acque. 
              Le  analisi   chimiche   saranno   condotte   adottando
          metodologie ufficialmente riconosciute, tali  da  garantire
          l'ottenimento di valori  10  volte  inferiori  rispetto  ai
          valori di concentrazione limite. 
            Attivita' di controllo. 
              Le attivita'  di  controllo  da  parte  della  Pubblica
          Autorita' sara' soprattutto  qualitativo  e  potra'  essere
          realizzato durante lo svolgimento delle attivita' di campo,
          attraverso la verifica dell'applicazione  delle  specifiche
          definite nel Piano di  Indagini.  Le  attivita'  di  campo,
          saranno descritte a cura del responsabile del sito, con  la
          redazione del Giornale dei Lavori, che sara'  verificato  e
          validato dai Responsabili degli Enti preposti al controllo. 
              Le attivita' di controllo da parte degli enti preposti,
          potra'  essere  realizzato  durante  lo  svolgimento  delle
          analisi di  laboratorio,  seguendone  le  diverse  fasi.  I
          Responsabili degli Enti  preposti  al  controllo,  potranno
          pertanto verificare, attraverso  un  sistema  di  controllo
          qualita', la corretta applicazione: 
                delle metodiche analitiche; 
                dei sistemi utilizzati; 
                del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio. 
              Tutte le fasi operative  di  laboratorio,  comprese  le
          attivita'  di  controllo  degli  Enti   preposti,   saranno
          descritte nel giornale lavori di  laboratorio,  che  potra'
          essere verificato e validato dai Responsabili degli  stessi
          Enti. 
              La  validazione  dell'intero  percorso  analitico,  dal
          prelievo dal campione alla restituzione  del  dato,  potra'
          essere  eseguita  dagli  Enti  di   Controllo,   attraverso
          l'approvazione dei certificati analitici. 
            ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE. 
              Sulla base dei risultati del Piano di Indagini eseguito
          in conformita' con le  specifiche  in  esso  contenute,  il
          Proponente potra' procedere, se ritenuto  necessario,  alla
          predisposizione  di  indagini   integrative   mirate   alla
          migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo del
          sito. 
              Per indagini integrative si intendono quindi  tutte  le
          indagini  mirate  alla  definizione  dei   parametri   sito
          specifici  necessari  per  l'applicazione  dell'analisi  di
          rischio ed eventualmente  alla  migliore  calibrazione  dei
          modelli di calcolo impiegati, che non sia  stato  possibile
          caratterizzare con  le  indagini  iniziali.  Tali  indagini
          possono includere: campionamenti e  analisi  di  terreno  e
          acque sotterranee con le modalita' riportate  ai  paragrafi
          precedenti; prove specifiche per verificare la stabilita' e
          la mobilita' dei contaminanti (test di permeabilita',  test
          di cessione, ecc.); prove e test in sito per verificare  la
          naturale attenuazione dei contaminanti nel terreno e  nelle
          acque sotterranee. 
              Tutte  le   indagini   integrative   proposte   saranno
          dettagliatamente  descritte  e  motivate  in  un  documento
          tecnico  che  sara'  presentato   dal   Proponente,   prima
          dell'inizio dei  lavori,  alla  Autorita'  Competenti,  per
          eventuali prescrizioni. 
            RAPPRESENTAZIONE  DELLO  STATO  DI   CONTAMINAZIONE   DEL
          SOTTOSUOLO. 
              Tutti i risultati analitici ricavati  nel  corso  delle
          fasi di indagine  costituiscono  la  base  di  dati  a  cui
          riferirsi per definire il modello concettuale  del  sito  e
          definire il grado e l'estensione della  contaminazione  nel
          sito. 
              L'obiettivo e' quello di  raccogliere  e  rappresentare
          tutti gli elementi che  servono  a  definire:  l'estensione
          dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato;  le
          caratteristiche   rilevanti   dell'ambiente   naturale    e
          costruito; il grado di inquinamento delle  diverse  matrici
          ambientali. 
              L'elaborazione dei risultati analitici  deve  esprimere
          l'incertezza del valore di concentrazione  determinato  per
          ciascun campione:  in  considerazione  della  eterogeneita'
          delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di  riporto  la
          deviazione  standard  per  ogni  valore  di  concentrazione
          determinato, da confrontare con i valori di  concentrazione
          limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla base  del
          confronto delle metodologie che si intendono  adottare  per
          il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e
          di acqua. 
              Nella relazione che  accompagna  la  presentazione  dei
          risultati delle analisi devono essere riportati i metodi  e
          calcoli statistici adottati nell'espressione dei  risultati
          e della deviazione standard. 
              I risultati delle attivita' di indagine svolte sul sito
          e in laboratorio devono  essere  espressi  sotto  forma  di
          tabelle  di  sintesi,  di   rappresentazioni   grafiche   e
          cartografiche, tra cui devono essere realizzate: 
                carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche; 
                carte dell'ubicazione delle  indagini  svolte  e  dei
          punti di campionamento; 
                carte   piezometriche,   con   evidenziazione   delle
          direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura; 
                carte di rappresentazione della contaminazione. 
              In  particolare,  carte   di   rappresentazione   della
          isoconcentrazione   dei   contaminanti   (es.   curve    di
          isoconcentrazione)     potranno      essere      utilizzate
          principalmente per le acque sotterranee  e  applicate  alla
          contaminazione  del  terreno  qualora  le   condizioni   di
          omogeneita' del sottosuolo lo consentano. 
              Per  i  Siti  di  Interesse  nazionale,  potra'  essere
          realizzata una banca-dati informatizzata  collegata  ad  un
          Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS)  per  permettere
          la precisa archiviazione di tutti dati relativi al  sito  e
          dei risultati di ogni tipo di investigazione. 
            ELABORAZIONE DI UN  MODELLO  CONCETTUALE  DEFINITIVO  DEL
          SITO. 
              L'elaborazione di un Modello Concettuale Definitivo del
          sito e' mirata alla rappresentazione  dell'interazione  tra
          lo stato di contaminazione del  sottosuolo,  ricostruita  e
          rappresentata  conformemente  al  paragrafo  precedente,  e
          l'ambiente naturale e/o costruito. 
              II Modello Concettuale costituisce pertanto la base per
          l'applicazione   dell'Analisi   di   Rischio   che   dovra'
          verificare gli scenari di esposizione in esso definiti. 
              Il Modello Concettuale Definitivo include: 
                le caratteristiche specifiche del sito in termini  di
          stato delle potenziali fonti della contaminazione  (attive,
          non attive, in sicurezza, ecc.); 
                grado ed estensione della contaminazione  del  suolo,
          del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee  del
          sito e dell'ambiente da questo  influenzato;  a  tale  fine
          dovranno essere  individuati  dei  parametri  specifici  di
          rappresentazione (ad esempio;  concentrazione  media  della
          sorgente secondaria di contaminazione); 
                -  percorsi   di   migrazione   dalle   sorgenti   di
          contaminazione  ai  bersagli  individuati  nello   scenario
          attuale (siti in esercizio) o  nello  scenario  futuro  (in
          caso di riqualificazione dell'area). 
              Informazioni  di  dettaglio  sulla   formulazione   del
          Modello Concettuale Definitivo  ai  fini  dell'applicazione
          dell'Analisi di Rischio sono riportate nell'Allegato 1.  In
          particolare, nel caso di  siti  in  esercizio,  il  modello
          concettuale dovra' inoltre includere tutte le  informazioni
          necessarie per stabilire le priorita' di intervento per  la
          eventuale   verifica    delle    sorgenti    primarie    di
          contaminazione e la  messa  in  sicurezza  e  bonifica  del
          sottosuolo. 
              Parte integrante del modello concettuale del sito e' la
          definizione  del  modello   idrogeologico   dell'area   che
          descrive in  dettaglio  le  caratteristiche  idrogeologiche
          degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili
          veicoli della contaminazione. 
            IDENTIFICAZIONE DEI  LIVELLI  DI  CONCENTRAZIONE  RESIDUA
          ACCETTABILI. 
              Fatto salvo quanto  previsto  per  i  casi  in  cui  si
          applicano le procedure semplificate di cui in  Allegato  4,
          la Caratterizzazione del sito si riterra' conclusa  con  la
          definizione da parte del  Proponente  e  l'approvazione  da
          parte  delle   Autorita'   Competenti,   dei   livelli   di
          concentrazione residua  accettabili  nel  terreno  e  nelle
          acque sotterranee mediante l'applicazione  dell'analisi  di
          rischio secondo quanto previsto dall'Allegato 1. 
              L'Analisi   di   Rischio   dovra'   essere   sviluppata
          verificando i percorsi di  esposizione  attivi  individuati
          dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.». 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse.