(Trattato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                              TRATTATO 
 
 
Tra il  Regno  di  Spagna,  la  Repubblica  Francese,  la  Repubblica
Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, 
 
per l'istituzione della 
 
Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR 
 
il Regno di Spagna, 
 
la Repubblica Francese, 
 
la Repubblica Italiana, 
 
il Regno dei Paesi Bassi 
 
e 
 
la Repubblica Portoghese, 
 
qui di seguito denominati le "Parti", 
 
Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk
il 17 settembre 2004; 
 
Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a 
Washington il 4 aprile 1949; 
 
Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a  San  Francisco  il  26
giugno 1945; 
 
Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato  del  Nord  Atlantico  sullo
statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951; 
 
Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza,
firmato il 26 febbraio 2001; 
 
Visto  l'Atto  finale  della  Conferenza   sulla   Sicurezza   e   la
Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975; 
 
Visto l'Accordo tra gli Stati  membri  dell'Unione  Europea  relativo
allo statuto del personale militare e  civile  distaccato  presso  le
Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze
che possono essere  messi  a  disposizione  dell'Unione  Europea  nel
quadro della preparazione e dell'esecuzione  delle  missioni  di  cui
all'articolo 17, comma  2,  del  Trattato  dell'Unione  Europea,  ivi
comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che  gli
Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea  per  operare
in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003; 
 
Al fine  di  contribuire  allo  sviluppo  dell'Identita'  Europea  di
Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di
Difesa comune; 
 
concordano quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
 
                                Scopo 
 
 
1. Il presente Trattato ha  lo  scopo  di  costituire  una  Forza  di
Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in
tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di  polizia
a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti  i  compiti
di polizia previsti nell'ambito delle operazioni  di  gestione  delle
crisi. 
 
2. Il presente Trattato definisce i  principi  fondamentali  relativi
agli  obiettivi,  allo  statuto,  alle  modalita'   organizzative   e
all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui  di  seguito
denominata EUROGENDFOR o EGF.