Allegato TRATTATO Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, qui di seguito denominati le "Parti", Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004; Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949; Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951; Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001; Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003; Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune; concordano quanto segue: Articolo 1 Scopo 1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi. 2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.