Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 1. (Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593). L'autorita' di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle Autorita'; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorita' di pubblica sicurezza e' provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorita' locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podesta'.