(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                        (Art. 3 T. U. 1926). 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di  ordinare  che  le
persone pericolose o sospette e coloro che non sono  in  grado  o  si
rifiutano di provare la loro identita'  siano  sottoposti  a  rilievi
segnaletici. 
 
  Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o  sospette
di munirsi, entro un dato termine, della  carta  di  identita'  e  di
esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica
sicurezza.