(Accordo-art. 1)
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della
Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il 
  collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di 
  Germania. 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica 
Federale di Germania nel desiderio di  approfondire  e  di  stringere
sempre piu' nell'interesse reciproco le relazioni tra i  loro  popoli
nello spirito della solidarieta' europea, nonche'  di  consolidare  i
legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo  di  realizzare
un  alto  livello  di  occupazione  della  manodopera  ed  un   pieno
sfruttamento delle possibilita' di produzione, nella convinzione  che
questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono
il loro progresso economico e  sociale  hanno  concluso  il  seguente
Accordo sul reclutamento ed il collocamento  di  manodopera  italiana
nella Repubblica Federale di Germania. 
 
                             Articolo 1 
 
  (1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso 
denominato Governo Federale), qualora constati una  penuria  di  mano
d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione  di  lavoratori  di
cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le  professioni  o
gruppi di professioni nonche' il fabbisogno  numerico  approssimativo
di mano d'opera. 
  (2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di 
massima, vede la possibilita' di soddisfare tale fabbisogno. 
  (3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano 
sull'entita',  sulle  professioni  o   gruppi   di   professioni   ed
eventualmente sull'epoca in cui devono  Svolgersi  le  operazioni  di
reclutamento  ed  il  collocamento  dei  lavoratori  di  cittadinanza
italiana nella Repubblica federale.