Articolo 3 (1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro. (2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti. (3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunita'.