(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  (1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per 
l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i  compiti
relativi al reclutamento ed al collocamento di  lavoratori  italiani;
essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo
con il Ministero del Lavoro. 
  (2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione 
della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili
d'ufficio.   Gli   Uffici   provinciali   del   Lavoro   assisteranno
efficacemente  la  Commissione  tedesca  nell'espletamento  dei  suoi
compiti. 
  (3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la 
Bundesanstalt una propria Commissione se  da  ambo  le  parti  se  ne
ravvisi l'opportunita'.