Art. 8. Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' amministrativa, ne' sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.