(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non
possono essere chiamati a rendere  conto  dell'esercizio  delle  loro
funzioni, fuorche'  dalla  superiore  autorita'  amministrativa,  ne'
sottoposti a procedimento per alcun  atto  di  tale  esercizio  senza
autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.