(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
  I comuni, i consorzi di comuni o  le  amministrazioni  provinciali,
nell'ambito  della  rispettiva  competenza  in  materia  di  edilizia
scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il  servizio
di medicina  scolastica.  Nei  casi  nei  quali  risulti  impossibile
disporre  di  idonei  locali,  puo'   provvedersi   mediante   unita'
ambulatoriali mobili. 
  Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei  modi
che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all'art. 10. 
  Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo 
obbligo nei rispettivi istituti