(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 2)
                               Art. 2. 

 
  Nella regione e' riconosciuta  parita'  di  diritti  ai  cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico ai  quale  appartengono,  e  sono
salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.