(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 5)
                               Art. 5. 

 
  L'impresa  deliberataria  deve,  entro  il  termine  fissato  dalla
autorita' appaltante,  prestare  la  prescritta  cauzione  definitiva
nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 54 del regolamento  di
contabilita' di Stato. 
  La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento  degli  obblighi
contrattuali,    del     risarcimento     dei     danni     derivanti
dall'inadempimento, dell'integrita'  dei  materiali  che  all'impresa
verranno di volta in volta  affidati  per  le  sue  prestazioni,  del
rimborso delle somme pagate in piu' dall'amministrazione militare per
conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento  di  ogni  altra
azione, a tutela degli interessi dell'amministrazione. 
  Il suo importo, indicato nella lettera d'invito,  e',  di  massima,
pari al 10% dell'importo presunto del contratto, ma l'amministrazione
puo' fissarlo anche in misura maggiore o minore. 
  Il deposito provvisorio costituito con i valori ed i titoli di  cui
al precedente art. 3, lettere a) e b), puo', debitamente integrato se
necessario, essere convertito in cauzione definitiva. 
  La conversione in cauzione definitiva del deposito  provvisorio  e'
eseguita, in ogni caso, a cura dell'impresa deliberataria. 
  Per le cauzioni delle cooperative di lavoro  e  dei  loro  consorzi
valgono le speciali disposizioni di legge.