Art. 5. L'impresa deliberataria deve, entro il termine fissato dalla autorita' appaltante, prestare la prescritta cauzione definitiva nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato. La cauzione sta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, dell'integrita' dei materiali che all'impresa verranno di volta in volta affidati per le sue prestazioni, del rimborso delle somme pagate in piu' dall'amministrazione militare per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, a tutela degli interessi dell'amministrazione. Il suo importo, indicato nella lettera d'invito, e', di massima, pari al 10% dell'importo presunto del contratto, ma l'amministrazione puo' fissarlo anche in misura maggiore o minore. Il deposito provvisorio costituito con i valori ed i titoli di cui al precedente art. 3, lettere a) e b), puo', debitamente integrato se necessario, essere convertito in cauzione definitiva. La conversione in cauzione definitiva del deposito provvisorio e' eseguita, in ogni caso, a cura dell'impresa deliberataria. Per le cauzioni delle cooperative di lavoro e dei loro consorzi valgono le speciali disposizioni di legge.