Art. 8. In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione puo' accettare fidejussione bancaria ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del regolamento di contabilita' di Stato. In tal caso: l'impresa consegnera' all'amministrazione una dichiarazione con la quale la banca garante si impegna a versare, senza alcuna osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita, quando l'amministrazione stessa ne faccia richiesta scritta perche' ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali dal presente capitolato e' previsto l'incameramento della cauzione. Nella dichiarazione la banca indichera' anche il proprio domicilio legale; il miglioramento del prezzo contrattuale deve essere pari alla differenza tra il tasso dell'interesse legale (5%) ed il tasso di commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione non versata e per il tempo di durata del contratto; non deve comunque essere inferiore al 2,50 per cento.