(Capitolato per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti della difesa - art. 8)
                               Art. 8. 

 
  In luogo della cauzione definitiva l'amministrazione puo' accettare
fidejussione bancaria ai sensi del secondo  comma  dell'art.  54  del
regolamento di contabilita' di Stato. 
  In tal caso: 
    l'impresa consegnera' all'amministrazione una  dichiarazione  con
la quale  la  banca  garante  si  impegna  a  versare,  senza  alcuna
osservazione o contestazione o pretesa di chiarimenti, una somma pari
a  quella  garantita,  quando  l'amministrazione  stessa  ne   faccia
richiesta scritta perche' ritenga di trovarsi in uno dei casi  per  i
quali dal  presente  capitolato  e'  previsto  l'incameramento  della
cauzione. Nella dichiarazione la banca indichera'  anche  il  proprio
domicilio legale; 
    il miglioramento del prezzo contrattuale deve  essere  pari  alla
differenza tra il tasso dell'interesse legale (5%)  ed  il  tasso  di
commissione bancaria da calcolarsi sull'ammontare della cauzione  non
versata e per il tempo di durata del  contratto;  non  deve  comunque
essere inferiore al 2,50 per cento.