(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 2)
                               Art. 2. 
               Soggetti militari o ad essi equiparati 
 
  Ai militari delle  forze  armate,  agli  appartenenti  ai  corpi  o
servizi ausiliari,  alle  infermiere  volontarie  della  Croce  rossa
italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo
1943, n. 123, assumono di diritto la qualita' di  militarizzato,  che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto  infermita',
da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita'  lavorativa
generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite,  lesioni
o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni,  assegni
o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo
l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico. 
  Spetta la pensione, l'assegno  o  l'indennita'  di  guerra,  quando
sussistano le altre condizioni  necessarie,  anche  ai  militari  dei
corpi o servizi operanti in Paesi  esteri  o  in  Paesi  militarmente
occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai  loro  congiunti
la pensione, assegno o indennita' di  guerra  spetta,  altresi'  agli
appartenenti a  reparti  militari  o  a  corpi  o  servizi  ausiliari
impiegati, per conto dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  nelle
zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e,  in
caso di morte, ai loro congiunti.