(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 3)
                               Art. 3. 
    Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati 
 
  Hanno diritto a pensione,  assegno  o  indennita'  di  guerra  allo
stesso titolo e alle stesse  condizioni  dei  soggetti  previsti  nel
primo comma dell'art. 2: 
    a) gli ex militari  dell'Esercito  e  della  Marina  del  cessato
impero austro-ungarico, e,  in  caso  di  morte,  i  loro  congiunti,
pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo  la  guerra  1915-18,
purche'  divenuti  cittadini  italiani  in  accoglimento  di  domande
presentate a termini dei trattati di pace; 
    b) i militari, anche volontari,  del  Corpo  di  occupazione  che
tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e,
in caso di morte, i loro congiunti, nonche' i  volontari  che,  anche
successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella  citta'
e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati  per  la
causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti; 
    c) i partigiani  combattenti  per  la  lotta  di  liberazione;  i
cittadini  italiani  che,  per  l'attivita'  svolta  in  qualita'  di
patrioti,  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  delle  campagne  di
guerra; i cittadini italiani  che,  successivamente  all'8  settembre
1943, hanno partecipato ad operazioni  della  guerra  di  liberazione
nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate  italiane
o alleate; i  cittadini  italiani  che  hanno  partecipato,  dopo  la
predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero,
sempreche' tali partecipazioni risultino da attestazioni dei  comandi
delle Forze armate nelle quali o al seguito delle  quali  gli  stessi
operarono e, in caso di morte, i loro congiunti; 
    d) i militari che hanno  prestato  servizio  nelle  Forze  armate
della sedicente Repubblica sociale italiana e, in caso  di  morte,  i
loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che
abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermita' invalidanti
durante il servizio al seguito dei reparti operanti  e,  in  caso  di
morte, i loro congiunti; 
    e) I cittadini italiani  che,  dopo  l'8  settembre  1943,  hanno
prestato servizio nelle formazioni militari organizzate  dalle  Forze
armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia,  Udine,  Belluno,
Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e,  in  caso  di  morte,  i  loro
congiunti; 
    f) gli alto atesini e le persone residenti prima  del  1  gennaio
1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o  nei
comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto  parte,  durante
la guerra 194045, delle  Forze  armate  germaniche  o  di  formazioni
armate da esse dipendenti e, in caso  di  morte,  i  loro  congiunti,
sempre  che  colui  che  chiede  la  pensione  abbia  conservato   la
cittadinanza italiana o l'abbia  riacquistata  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro
tre mesi dalla predetta data o abbia  prodotto  domanda  a  tal  fine
entro l'indicato termine di tre mesi. 
  I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f)  non  hanno  diritto  a
pensione, assegno o indennita' ed, in  ogni  caso,  ne  decadono  dal
diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche
isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati  cancellati
dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento  tenuto
negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943; 
    g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza,
al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  all'Unione  nazionale
protezione antiaerea ed alla Croce  rossa  italiana  e,  in  caso  di
morte,  i  loro  congiunti,  purche'  la  loro  partecipazione   alle
operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata  dai
rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano  stati
effettivamente impiegati in zone ove si siano  svolte  operazioni  di
guerra o siano state effettuate incursioni aeree  o  navali  nemiche.
Per  ognuna  delle  incursioni  aeree  o  navali  non  potra'  essere
computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo  superiore  a
quindici giorni; 
    h) gli appartenenti alla disciolta milizia  volontaria  sicurezza
nazionale  che  abbiano  riportato  ferite  o  lesioni,  o  contratto
infermita' invalidanti in  dipendenza  dell'intervento  nella  guerra
civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti. Gli  invalidi
di cui alla presente lettera decadono dal  diritto  qualora  risulti,
indipendentemente dalle annotazioni inserite nei  fogli  matricolari,
la loro volontaria partecipazione al conflitto. La  disposizione  non
si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla  prima
categoria; 
    i)  i  cittadini  italiani  appartenenti  a  formazioni  militari
repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio  1936  al  31  marzo
1939, e, in caso di morte, i loro congiunti; 
    l)  i  militari  delle  Forze  armate  dello  Stato  che  abbiano
riportato  ferite  o  lesioni,  o  contratto  infermita'  invalidanti
durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al  6
luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte,  loro
congiunti; 
    m) i militari gia' appartenenti ai reparti indigeni  dei  cessati
governi coloniali, e, in caso di morte,  i  loro  congiunti,  purche'
trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani; 
    n) i cittadini che,  non  verificandosi  nei  loro  confronti  le
condizioni  per  la  militarizzazione   di   diritto,   siano   stati
militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorita'
e, in caso di morte,  i  loro  congiunti.  I  soggetti  di  cui  alla
presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennita' di
guerra soltanto quando l'invalidita' o la morte  derivino  da  azioni
belliche.