(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 4)
                               Art. 4. 
Dipendenza da causa di servizio di guerra  dell'invalidita'  o  della
                                morte 
 
  La  morte  o  l'invalidita'  da'  diritto  a  pensione,  assegno  o
indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni  o  le  infermita'
che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per  causa
del servizio di guerra. 
  Si  presumono  dipendenti  dal  servizio  di  guerra,  salvo  prova
contraria, le ferite, le lesioni o infermita' riportate od  aggravate
in occasione della prestazione  di  servizio  di  guerra  in  reparti
operanti nonche' in corpi o servizi operanti in  Paesi  esteri  o  in
Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui
al presente comma opera anche nel caso  di  servizio  prestato  nelle
circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2. 
  Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto
perche'  destinati  a  speciali  servizi,  o  perche'  designati  per
particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati  effettivamente
in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero
luogo. 
  Si  presumono  dipendenti  da  causa  di   servizio   le   malattie
epidemico-contagiose contratte durante la  prestazione  del  servizio
militare in tempo di guerra.