(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 5)
                               Art. 5. 
Dipendenza da causa di servizio di guerra  dell'invalidita'  o  della
              morte conseguenti allo stato di prigionia 
 
  La  morte  o  l'invalidita'  determinate  da  ferite,   lesioni   o
infermita', riportate o  aggravate  durante  lo  stato  di  prigionia
presso il nemico, si presumono dipendenti da  causa  di  servizio  di
guerra, salvo prova contraria. 
  Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di  guerra
non si tiene conto  del  servizio  militare  trascorso  in  prigionia
quando, dalla documentazione in atti, risulti  che  il  militare  sia
stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo  o  colpa
grave  e  tali  circostanze  vengano  confermate   dalla   competente
autorita' militare.