(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 6)
                               Art. 6. 
Dipendenza   da   causa   di   servizio   attinente    alla    guerra
                   dell'invalidita' o della morte 
 
  Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra anche quando
l'invalidita' o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o
infermita', riportate o aggravate per  causa  di  servizio  attinente
alla guerra. 
  Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che  esistono
soltanto durante lo stato  di  guerra,  ovvero  quelli  che,  per  lo
straordinario sviluppo  dovuto  alle  esigenze  belliche,  presentano
maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in  tempo  di
pace. 
  Sono anche considerati attinenti alla guerra  i  servizi  resi  dai
militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute,
in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di
leva. In tali casi e' sempre necessario, per  il  riconoscimento  del
diritto a pensione, assegno o indennita', che i militari siano  stati
sottoposti a servizi particolarmente gravosi in  rapporto  alle  loro
condizioni individuali. 
  In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del  Presente
articolo, la circostanza che il militare non sia stato  sottoposto  a
servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni  fisiche
individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli
o richiesto maggiori fatiche  che  in  tempo  di  pace,  deve  essere
dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione,
assegno  o  indennita'  di  guerra.  Ai  fini  dell'applicazione  del
presente comma, l'ufficio e' tenuto ad accertare  le  circostanze  di
tempo e di luogo in cui il servizio  militare  e'  stato  prestato  e
provvede previo parere dei competenti organi medico-legali. 
  Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di  truppe
operanti, non si considera come servizio di guerra o  attinente  alla
guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la  morte  derivino  da
azioni belliche. 
  Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o
assunti da enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano  prestato
servizio in qualita' di comandati, si applicano  le  disposizioni  in
materia  di  pensioni  di  guerra,  quando  trattisi  di  decesso   o
invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.