(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 8)
                               Art. 8. 
                           Soggetti civili 
 
  Sono  liquidate  pensioni,  assegni  o  indennita'  di  guerra   ai
cittadini italiani divenuti invalidi ed ai  congiunti  dei  cittadini
italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato  la  causa
violenta,  diretta   e   immediata   dell'invalidita'   o   del   suo
aggravamento, o della morte. 
  Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del  presente  testo
unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze  annate  nazionali
od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed
alle operazioni di guerra o che,  pur  non  essendo  coordinati  alla
preparazione e alle  operazioni  belliche,  siano  stati  occasionati
dalle stesse. 
  Sono considerate dipendenti da fatti di guerra  anche  la  morte  o
l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in  occasione
di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. 
  E'  sempre  presunta  la  dipendenza  da  fatto  di  guerra  quando
l'invalidita' o la morte derivino da lesioni  da  arma  da  fuoco  di
origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un
minorenne, nonche' la lesione da arma da fuoco di origine  bellica  o
da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto  di
rivalsa dello Stato verso i responsabili. 
  Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra  anche  nei
casi di morte o di invalidita' derivanti  da  privazioni,  sevizie  o
maltrattamenti, subiti  durante  l'internamento  in  Paese  estero  o
comunque ad opera di forze nemiche. 
  Sono liquidate, altresi', pensioni, assegni o indennita' di  guerra
ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi  minati  o
di  rastrellamento  di  ordigni  esplosivi   bellici,   svolte   alle
dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato,
a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di
morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.