(Regolamento di polizia mortuaria- art. 3)
                               Art. 3. 
  1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365  del
codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque  il
sospetto che la morte sia dovuta  a  reato,  il  sindaco  deve  darne
immediata comunicazione alla autorita'  giudiziaria  e  a  quella  di
pubblica sicurezza. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  365  del  codice  penale  e' il
          seguente:
             Art.  365  (Omissione  di  referto).  - Chiunque, avendo
          nell'esercizio di una  professione  sanitaria  prestato  la
          propria  assistenza od opera in casi che possono presentare
          i caratteri di un delitto per il quale si  debba  procedere
          d'ufficio,  omette  o  ritarda  di  riferirne all'autorita'
          indicata nell'art. 361, e' punito con la multa fino a  lire
          un milione.
             Questa  disposizione  non  si  applica quando il referto
          esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".