(Regolamento di polizia mortuaria- art. 4)
                               Art. 4. 
  1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141  del  regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato  civile,
sono esercitate da un medico nominato dalla unita'  sanitaria  locale
competente. 
  2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo  e'  svolta  dal
direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 
  3.  I  medici  necroscopi  dipendono   per   tale   attivita'   dal
coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto
alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio,
anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. 
  4. Il medico necroscopo  ha  il  compito  di  accertare  la  morte,
redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. 
  5. La visita del medico necroscopo deve  sempre  essere  effettuata
non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli
8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore. 
.art)4; 
 
          Note all'art. 4:
             -  Per  il  testo dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939 si
          veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il testo dell'art. 365 del codice penale si veda
          la precedente nota all'art. 3.