(Regolamento di polizia mortuaria- art. 5)
                               Art. 5. 
  1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche  di  resti
mortali o di ossa umane,  chi  ne  fa  la  scoperta  deve  informarne
immediatamente il  sindaco  il  quale  ne  da'  subito  comunicazione
all'autorita'  giudiziaria,  a  quella  di   pubblica   sicurezza   e
all'unita' sanitaria locale competente per territorio. 
  2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria,  l'unita'
sanitaria locale  incarica  dell'esame  del  materiale  rinvenuto  il
medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti  eseguiti
al sindaco  ed  alla  stessa  autorita'  giudiziaria  perche'  questa
rilasci il nulla osta per la sepoltura.