(Regolamento di polizia mortuaria- art. 6)
                               Art. 6. 
  1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata,  a
norma dell'art. 141  del  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238,
sull'ordinamento  dello  stato  civile,  dall'ufficiale  dello  stato
civile. 
  2. La medesima autorizzazione e' necessaria per  la  sepoltura  nel
cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il testo dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939, si
          veda nelle note all'art. 1.