Art. 5 Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica 1. Il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera: a) l'adozione, su proposta dei Presidente, del Programma statistico nazionale; b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan). 2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere formulate da singoli membri dei Comitato, previa comunicazione al Presidente che curera' la necessaria istruttoria da parte dell'Istat. 3. Il Comitato e' convocato dal Presidente, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' anche in relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti rappresentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, nonche' a seguito delle richieste formulate da un terzo dei componenti il Comitato stesso. Nell'ambito del Comitato possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.