(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
Comitato  per  l'indirizzo  ed  il  coordinamento   dell'informazione
                             statistica 
 
    1.   Il   Comitato   per   l'indirizzo   ed   il    coordinamento
dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166  e  all'articolo
21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera: 
      a)  l'adozione,  su  proposta  dei  Presidente,  del  Programma
statistico nazionale; 
      b) le  direttive  vincolanti  nei  confronti  degli  uffici  di
statistica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre
1989, n. 322; 
      c) gli atti di indirizzo nei confronti delle  organizzazioni  e
degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan). 
    2. Proposte di direttive e di atti di  indirizzo  possono  essere
formulate da singoli membri dei  Comitato,  previa  comunicazione  al
Presidente che curera' la necessaria istruttoria da parte dell'Istat. 
    3. Il Comitato e' convocato dal Presidente, di  norma,  ogni  due
mesi ed ogni  qualvolta  egli  ne  ravvisi  la  necessita'  anche  in
relazione  alle  richieste  delle  amministrazioni   e   degli   enti
rappresentati ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166,  nonche'  a  seguito  delle
richieste formulate da un terzo dei componenti  il  Comitato  stesso.
Nell'ambito  del  Comitato  possono  essere  costituite   commissioni
istruttorie per l'esame di particolari problemi.