(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       Limiti alla trasparenza 
 
    1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali  diversi  dai
dati sensibili e dai dati giudiziari comportano  la  possibilita'  di
una diffusione dei dati medesimi attraverso  il  sito  istituzionale,
nonche' il loro trattamento secondo modalita' che  ne  consentono  la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai sensi  dell'articolo  4,  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
    2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorita' di dati
relativi ai componenti della Commissione ed ai responsabili  titolari
degli uffici  dell'Autorita'  e'  diretta  alla  realizzazione  della
trasparenza  pubblica,  che  integra  una  finalita'   di   rilevante
interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
    3. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione  nel  proprio  sito
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha  l'obbligo
di pubblicare ai sensi del presente  regolamento,  fermi  restando  i
limiti e le condizioni  espressamente  previsti  da  disposizioni  di
legge. 
    4. Nei casi in  cui  e'  prevista  la  pubblicazione  di  atti  o
documenti, l'Autorita' provvede a rendere non  intelligibili  i  dati
personali  non  pertinenti,  o  non  indispensabili,  rispetto   alle
specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
    5. Le notizie concernenti lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  ad  una  funzione  pubblica,  e  la  relativa
valutazione, sono rese accessibili dall'Autorita'.  Non  sono  invece
ostensibili, se  non  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le  notizie
concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti  personali
o familiari che causino l'astensione dal lavoro,  nonche'  i  giudizi
relativi alla valutazione delle performance o le notizie  concernenti
il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione,
idonee a rivelare taluna delle informazioni di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003.