Articolo 6 Qualita' delle informazioni 1. L'Autorita' garantisce la qualita' delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'Autorita', l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilita'. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.