(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                     Qualita' delle informazioni 
 
    1.  L'Autorita'  garantisce  la   qualita'   delle   informazioni
riportate nel sito  istituzionale  nel  rispetto  degli  obblighi  di
pubblicazione, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento,
la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la
comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la
conformita'  ai  documenti  originali  in  possesso   dell'Autorita',
l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilita'. 
    2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle  informazioni
diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.