(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
       Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV 
 
    1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali  fissati
dal decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica  5  maggio  1995
all'articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a  n.
11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III  e  n.  42
distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole  rispettivamente
n. 2, n. 3 e n. 4 allegate. 
    2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali e' pari a n.
90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di  lavoro  a  tempo
indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti  in  posizione  di
comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti  in  servizio
presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di  cui
al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: 
    a) n. 30 minuti alla RSU; 
    b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
    3. I permessi di cui al comma 2, lett. a)  devono  essere  fruiti
esclusivamente dalla RSU non appena  quest'ultima,  a  seguito  degli
accordi di cui all'art. 9, comma 1, verra' eletta. 
    4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono  ripartiti  nelle
amministrazioni tra le organizzazioni  sindacali  rappresentative  ai
sensi dell'art. 1, comma  5.  A  parziale  modifica  delle  modalita'
indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7  agosto  1998,  in  attesa  degli
accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione  del  contingente
dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le  citate
organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base  del  solo  dato
associativo  espresso  dalla  percentuale  delle   deleghe   per   il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle  deleghe
rilasciate nell'ambito  considerato,  fermi  restando  i  periodi  di
rilevazione e le altre modalita' dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto
1998. 
    5. Prima di procedere all'assegnazione del  monte  ore  annuo  di
competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei
commi  2  lett.  b)  e  4,  l'amministrazione  dovra'  detrarre   dal
contingente  di  spettanza  di  ciascuna   sigla   una   quota   pari
all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6. 
    6. I permessi di cui  al  comma  2,  lettera  b)  possono  essere
utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima
del 38% della quota a disposizione. 
    7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della
contrattazione  collettiva  nazionale,  nonche'   in   considerazione
dell'opportunita'  di  privilegiare  l'utilizzo   delle   prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al
presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale  di  cui
al comma 6  e'  esercitata  dalle  singole  organizzazioni  sindacali
rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal  fine,
entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni
sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata  A.R.,
o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o  raccomandata  a
mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono
utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il  mancato  invio,
nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente  comma
si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo  in  forma  cumulata
dei permessi sindacali. 
    8.  L'attivazione  dei  nuovi  distacchi  derivanti  da  permessi
cumulati o la variazione del numero di quelli  in  godimento  decorre
dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 
    9. Al fine di garantire la massima trasparenza e  verificabilita'
del processo, nonche' di consentire alle singole  amministrazioni  di
conoscere la percentuale di cui  al  comma  6,  l'Aran  pubblica  sul
proprio sito Internet una  tabella  di  sintesi  delle  comunicazioni
ricevute. 
    10. La quantificazione dei  permessi  destinati  all'utilizzo  in
forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran
tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni  di  cui
al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in  vigore  e,
per quanto  riguarda  i  dirigenti,  del  dato  ufficiale  pubblicato
nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato  alla
data del  31.12.2011  che,  per  gli  aspetti  inerenti  la  presente
procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran  a
seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 
    11. La quantita' di  permessi  destinati  all'utilizzo  in  forma
cumulata,   determinata   ai   sensi   dei   precedenti   commi,   e'
tempestivamente  comunicata  dall'Aran  alle  associazioni  sindacali
richiedenti  ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  per   gli   adempimenti   di
competenza. 
    12. Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni degli organismi direttivi  statutari  nazionali,  regionali,
provinciali e territoriali, previsto dall'art.  11  del  CCNQ  del  7
agosto 1998 per i dirigenti  sindacali  che  siano  componenti  degli
organismi direttivi delle proprie  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali di categoria  non  collocati  in  distacco  o  aspettativa,
continua ad essere pari a n. 4.133 ore per l'Area II,  n.  9.754  ore
per  l'Area  III  e  n.  12.302  ore  per  l'Area   IV,   distribuite
rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7. 
    13. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ del  3  ottobre
2005.