Art. 2. Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV 1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere f), l) e m). Tali contingenti sono pari a n. 11 distacchi per l'Area II, n. 42 distacchi per l'Area III e n. 42 distacchi per l'Area IV, ripartiti secondo le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate. 2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali e' pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma e' ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 30 minuti alla RSU; b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verra' eletta. 4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sara' attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalita' dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998. 5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6. 6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonche' in considerazione dell'opportunita' di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 e' esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. 8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute. 10. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 11. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, e' tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza. 12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 4.133 ore per l'Area II, n. 9.754 ore per l'Area III e n. 12.302 ore per l'Area IV, distribuite rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7. 13. E' confermato il comma 5 dell'art. 5 del CCNQ del 3 ottobre 2005.