Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento di esecuzione si intende: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «assetto dislocante»: navigazione entro la velocita' critica dell'unita' navale, con una rilevante parte di scafo sommersa rispetto alla superficie del mare; e) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale adibito allo scopo; h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramente di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto; j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo; k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unita' navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e ss.mm.; m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da un standard determinato; o) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; p) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; r) «noleggio di unita' navale» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;" s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile; ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico; u) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca esercitata in immersione, a scopo ricreativo, mediante l'utilizzo di attrezzi destinati alla cattura; v) «pesca professionale», l'attivita' di cattura dei prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli sul mercato ittico all'ingrosso o al dettaglio, come disciplinata dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e ss.mm., concernente la disciplina della pesca marittima; w) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e ss.mm., che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; x) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e ss.mm. compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo; y) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; z) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta; aa) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali regolarmente iscritte adibite al trasporto passeggeri; bb) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori, lungo itinerari ricompresi nell'area marina protetta; cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione; dd) «unita' da diporto», qualsiasi costruzione destinata alla navigazione a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro", come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.; ee) «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; ff) «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.