(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente Regolamento di esecuzione si intende: 
      a) «accesso», l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta  delle  unita'  navali  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
      b)  «acquacoltura»,  l'insieme  delle   pratiche   volte   alla
produzione di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente
acquatico  mediante  il  controllo,  parziale  o  totale,  diretto  o
indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
      c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
      d) «assetto dislocante»: navigazione entro la velocita' critica
dell'unita'  navale,  con  una  rilevante  parte  di  scafo  sommersa
rispetto alla superficie del mare; 
      e) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e  guanti
e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di  costa
fino alla massima escursione di marea; 
      f) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
      g) «centri  di  immersione»,  le  imprese  o  associazioni  che
operano nel settore  turistico-ricreativo  subacqueo  e  che  offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento  con  personale
adibito allo scopo; 
      h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto,  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      i)   «guida   subacquea»,   il   soggetto   in   possesso   del
corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo,  assiste
professionalmente  l'istruttore   subacqueo   nell'addestramente   di
singoli o gruppi e  accompagna  in  immersioni  subacquee  singoli  o
gruppi di persone in possesso di brevetto; 
      j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con  l'utilizzo  di  apparecchi   ausiliari   per   la   respirazione
(autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente  marino
e all'addestramento subacqueo; 
      k)  «istruttore  subacqueo»,  il  soggetto   in   possesso   di
corrispondente  brevetto  che,  a  scopo  turistico   e   ricreativo,
accompagna  singoli  o  gruppi  in  immersioni  subacquee  e  insegna
professionalmente a persone singole  e/o  a  gruppi  le  tecniche  di
immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i
relativi brevetti; 
      l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale  una
delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere  all'altra
per un dato tempo l'unita'  navale,  secondo  quanto  previsto  dalla
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e ss.mm.; 
      m)   «misure   di   premialita'    ambientale»,    disposizioni
differenziate  ed  incentivi,  anche  economici,   finalizzati   alla
promozione  delle  attivita'  che   implicano   un   minore   impatto
ambientale, che costituiscono titolo preferenziale nel rilascio delle
autorizzazioni,  agevolazioni   negli   accessi,   equiparazione   ai
residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina
protetta; 
      n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da un standard determinato; 
      o)  «natante»,  qualsiasi  unita'  da  diporto  con  scafo   di
lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come  definito  ai  sensi  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      p) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo  di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      q)  «navigazione»,  il  movimento   via   mare   di   qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua; 
      r) «noleggio di unita' navale» il contratto con cui  una  delle
parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si  obbliga  a  mettere  a
disposizione dell'altra  l'unita'  da  diporto,  per  un  determinato
periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze
resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;" 
      s) «ormeggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' navali a un'opera  portuale  fissa,  quale  banchina,  molo  o
pontile;  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile o gavitello; 
      t)  «pesca  ricreativa  e  sportiva»,  l'attivita'   di   pesca
esercitata a scopo ricreativo e agonistico; 
      u)  «pesca  subacquea»,  l'attivita'  di  pesca  esercitata  in
immersione, a  scopo  ricreativo,  mediante  l'utilizzo  di  attrezzi
destinati alla cattura; 
      v) «pesca professionale», l'attivita' di cattura  dei  prodotti
ittici in genere al fine  di  commercializzarli  sul  mercato  ittico
all'ingrosso o al dettaglio, come disciplinata dalla legge 14  luglio
1965, n.  963,  e  ss.mm.,  concernente  la  disciplina  della  pesca
marittima; 
      w) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla  piccola  pesca
artigianale, come disciplinata dal  decreto  ministeriale  13  aprile
1999, n. 293 e ss.mm., che definisce le modalita' per  gli  operatori
del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni  un  certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento  di
attivita' turistico-ricreative; 
      x) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata
a scopo professionale per  mezzo  di  imbarcazioni  aventi  lunghezza
inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da  posta,  ferrettara,
palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14
settembre  1999  e  ss.mm.  compatibilmente  a  quanto  disposto  dal
Regolamento CE n. 1967/2006  del  Consiglio  del  21  dicembre  2006,
relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar  Mediterraneo  e
dai successivi Piani di Gestione Nazionale  adottati  in  conformita'
degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo; 
      y)  «ripopolamento  attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
      z) «transito», il passaggio  delle  unita'  navali  all'interno
dell'area marina protetta; 
      aa) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da
imprese e associazioni abilitate, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
regolarmente iscritte adibite al trasporto passeggeri; 
      bb) «trasporto di linea», l'attivita' di  trasporto  passeggeri
svolta da unita' adibite e autorizzate  a  tale  scopo,  condotte  da
personale marittimo, di proprieta'  di  societa'  e  armatori,  lungo
itinerari ricompresi nell'area marina protetta; 
      cc)  «unita'  navale»,  qualsiasi  costruzione   destinata   al
trasporto per acqua, come definito  all'art.  136  del  codice  della
navigazione; 
      dd) «unita' da diporto», qualsiasi costruzione  destinata  alla
navigazione a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine  di
lucro", come definito ai sensi  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171 e ss.mm.; 
      ee)   «visite   guidate»,   le   attivita'   professionali   di
accompagnamento  svolte  da  guide  turistiche,  guide  ambientali  -
escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte  a  imprese  e
associazioni, a terra e a mare, con  o  senza  l'utilizzo  di  unita'
navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente
marino emerso e costiero; 
      ff) «whale-watching», l'attivita' di osservazione  dei  cetacei
in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi,  da  privati,
associazioni o imprese; 
      gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina  protetta  in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.