(Statuto-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
    1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000  euro  ed
e' rappresentato da 300.000 quote nominative  di  partecipazione  del
valore nominale di 25.000 euro ciascuna. 
    2. I diritti  patrimoniali  dei  partecipanti  sono  limitati  al
valore del capitale e a quanto previsto all'art. 38, comma  2,  lett.
b). 
    3. Le quote di partecipazione possono appartenere  esclusivamente
a: 
      a) banche aventi sede  legale  e  amministrazione  centrale  in
Italia; 
      b) imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione  aventi  sede
legale e amministrazione centrale in Italia; 
      c) fondazioni di cui all'art. 27  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153; 
      d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi  sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
    4.   Nessun   partecipante   puo'   possedere,   direttamente   o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento.  Per
le quote possedute in eccesso non spetta  il  diritto  di  voto  e  i
relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della  Banca
d'Italia; tali quote debbono essere alienate  nel  termine  stabilito
dal Consiglio superiore. 
    5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   che   precede,   si
considerano partecipazioni indirette, per  la  quota  corrispondente,
quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di  societa'
fiduciarie o per  interposta  persona.  Ai  fini  del  calcolo  delle
partecipazioni  indirette  si  fa  riferimento  alle  definizioni  di
controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti. 
    6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del  Collegio
sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio  della
Banca, disciplina i casi, i limiti,  le  modalita'  e  le  condizioni
sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione  al  capitale  di  cui  al  comma  4,  la  Banca  puo'
acquistare temporaneamente quote del proprio  capitale  dai  soggetti
indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto  avviene  per  un
corrispettivo non superiore al valore nominale delle  quote.  Con  le
medesime  modalita'  sono  altresi'   stabilite   idonee   forme   di
pubblicita' atte a  garantire  la  trasparenza  delle  operazioni  di
acquisto e di vendita effettuate e la parita' di  trattamento  tra  i
soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui  le  quote
restano nella disponibilita'  della  Banca  il  diritto  di  voto  e'
sospeso,  ma  le  quote  sono  computate  ai  fini   della   regolare
costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate  ai
fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle
deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie. 
    7. Le quote di partecipazione non possono essere cointestate.  Su
di esse sono ammesse soltanto annotazioni di  vincolo  per  garanzia,
nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.