Art. 3. 1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna. 2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'art. 38, comma 2, lett. b). 3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente a: a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; c) fondazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 4. Nessun partecipante puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore. 5. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti. 6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalita' e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca puo' acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalita' sono altresi' stabilite idonee forme di pubblicita' atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parita' di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca il diritto di voto e' sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie. 7. Le quote di partecipazione non possono essere cointestate. Su di esse sono ammesse soltanto annotazioni di vincolo per garanzia, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.