(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Nello  svolgimento  della  sua  attivita',  il  consorzio  si
conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della
Parte IV, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare a quelli contenuti nell'art. 237, nonche' ai  criteri  di
efficacia, efficienza, ed economicita'. 
    2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al secondo  comma
dell'art. 1 del presente statuto, ed  in  particolare  dell'obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni  a  base  di  polietilene  al
termine  del  ciclo  di  utilita'  per  avviarli  ad   attivita'   di
riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti: 
      a.  promuove  la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di
polietilene; 
      b. assicura la raccolta, il riciclaggio e  le  altre  forme  di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attivita'
di intermediazione e commercio senza detenzione di  beni  a  base  di
polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed
impianti di riciclaggio e di recupero; 
      c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili; 
      d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa
a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire  forme  corrette  di
gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro,  i
sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed  il
ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio  e
di recupero; 
      e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni  in  polietilene
nel caso in cui non sia possibile  o  economicamente  conveniente  il
riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi  minimi
di riciclaggio di cui all'art.  1,  comma  2,  del  presente  statuto
nonche' nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento; 
      f. assicura  la  gestione  dei  rifiuti  dei  beni  a  base  di
polietilene  provenienti  dalla   raccolta   differenziata   comunque
effettuata; 
      g. promuove accordi tra imprese e societa' interessate  nonche'
con altri soggetti ed  enti  che  effettuano  attivita'  di  raccolta
differenziata; 
      h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie
di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi  di
cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
      i. assicura, in  applicazione  dell'art.  234,  comma  11,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli
organi  del  consorzio,  adottate   in   relazione   alle   finalita'
dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a  norma
del  presente  statuto,  siano  vincolanti  per  tutti   i   soggetti
partecipanti;  conseguentemente  il  consorzio  accerta  il  corretto
adempimento  degli  obblighi  e  delle  obbligazioni  nascenti  dalla
partecipazione  al  consorzio  stesso  ed   intraprende,   anche   in
collaborazione con le competenti Autorita', le azioni necessarie  per
accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai  consorziati
o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi
derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio. 
    3. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma
2, il  consorzio  affida  gli  incarichi  di  raccolta,  trasporto  e
recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel
rispetto  dei  criteri  di   efficacia,   efficienza,   economicita',
trasparenza   parita'   di   trattamento   e    libera    concorrenza
nell'attivita' di settore. Gli incarichi di cui sopra  sono  affidati
con le modalita' ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal
consiglio di amministrazione. Il  rapporto  tra  il  consorzio  e  le
imprese incaricate dello svolgimento delle attivita' di  gestione  e'
regolato mediante una o piu' convenzioni. 
    5. Al fine di migliorare la razionalizzazione  ed  organizzazione
delle proprie funzioni,  di  ottimizzare  le  modalita'  di  gestione
adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonche' al fine di
favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio
puo'  svolgere  tutte  le   attivita'   complementari,   sussidiarie,
coordinate e comunque strettamente connesse con lo  scopo  consortile
di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto. In  particolare  il
consorzio puo': 
      a.  compiere  tutte  le   operazioni   di   natura   mobiliare,
immobiliare  e  finanziaria  ritenute  necessarie   od   utili   alla
realizzazione degli scopi consortili, purche' comunque direttamente o
indirettamente connesse agli scopi consortili; 
      b.  adottare  iniziative  di  ogni  genere  atte   a   favorire
l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema
del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere  la
riduzione  del  consumo  dei  materiali  e  l'introduzione  di  buone
pratiche di gestione; 
      c. stipulare accordi con soggetti pubblici e  privati  ai  fini
del perseguimento delle  finalita'  consortili,  in  conformita'  con
quanto previsto al comma 5 del presente articolo; 
      d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici
e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che  effettuano
attivita' di raccolta differenziata; 
      e. promuovere sinergie e accordi di vario genere  con  soggetti
che svolgono attivita' similari; 
      f. stipulare accordi con  i  sistemi  di  gestione  alternativi
costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale  nella
distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi  dell'art.  234,
comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      h. rappresentare le imprese  consorziate  presso  le  autorita'
locali, nazionali, europee ed internazionali; 
      i. fornire assistenza nella creazione di circuiti  di  impianti
di riciclaggio e recupero,  nonche'  promuovere  e  partecipare  alla
progettazione degli impianti. 
    6. Per lo svolgimento  delle  sue  funzioni,  il  consorzio  puo'
stipulare, anche ai sensi dell'art. 206  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  specifici  accordi,  contratti  di  programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
      a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e il Ministero delle sviluppo economico; 
      b.  regioni,  province,  comuni  e  loro  consorzi,   comunita'
montane, autorita' d'ambito, aziende  municipalizzate,  concessionari
di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati; 
      c. consorzi, societa', enti ed istituti di  ricerca  incaricati
dello svolgimento di attivita' a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali; 
      d. i  soggetti  di  cui  all'art.  234,  comma  7  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio puo' agire
attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni,  oppure
avvalersi della collaborazione di  associazioni  rappresentative  dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
consorzio puo' costituire  nuovi  soggetti  di  diritto  privato  e/o
assumere  partecipazioni   in   societa'   gia'   esistenti,   previa
autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del
territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo  economico.  La
costituzione  di  nuovi  soggetti   giuridici   e   l'assunzione   di
partecipazioni  in  societa'  non  e'  consentita  se  determina   la
sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle  finalita'  come
definite dal presente statuto.  L'attivita'  dei  soggetti  giuridici
partecipati e/o costituiti dal consorzio deve  sempre  svolgersi  nel
rispetto delle norme  e  dei  principi  in  materia  di  concorrenza;
eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono
essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal
presente statuto. 
    9. Nel perseguimento delle attivita' istituzionali, il  consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di
impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed
europeo, con particolare riferimento allo  svolgimento  di  attivita'
economiche e di  operazioni  di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in
polietilene  regolarmente  autorizzate   ai   sensi   della   vigente
normativa.  In  particolare,  il  consorzio  ed  i  consorziati   non
ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi  alternativi
di  gestione  dei  rifiuti  di  beni  in  polietilene,   regolarmente
autorizzati ai sensi dell'art. 234, comma 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. 
    10. E' fatta salva la possibilita' per i soggetti di cui all'art.
234, comma 14, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  di
conferire i rifiuti di beni in  polietilene  ad  operatori  di  altro
Stato membro della Comunita' europea  in  regola  con  le  specifiche
autorizzazioni previste dal Paese  di  appartenenza  nonche'  con  la
normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di  dichiarazione
attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero  dei
rifiuti di beni in polietilene nello stato  membro  di  destinazione,
nel rispetto delle norme vigenti.