(STATUTO TIPO-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                             Consorziati 
 
    1. Partecipano al Consorzio: 
    a) fornitori di materiali di  imballaggio  a  base  di  fibra  di
cellulosa categoria che comprende i produttori e gli  importatori  di
materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»); 
    b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di  fibra  di
cellulosa, categoria che  comprende  gli  importatori  di  imballaggi
vuoti (di seguito «Trasformatori»); 
    c) imprese che non corrispondono alla categoria dei produttori  e
che, con riferimento ai rifiuti di imballaggio cellulosico,  svolgono
attivita'  di  recupero  e/o  riciclaggio,  come  definite  ai  sensi
dell'art. 218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. n. 152  del
2006 (di seguito "Riciclatori e/o Recuperatori". Tali imprese vengono
suddivise  in  due  sottocategorie:  "Riciclatori  e/o   Recuperatori
lettera m" e "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)". 
    2.  Possono  altresi'  partecipare  al  Consorzio   commercianti,
distributori,  addetti  al   riempimento,   utenti   di   imballaggi,
importatori di imballaggi pieni a base  di  fibra  di  cellulosa  (di
seguito "Utilizzatori"). 
    3. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in  materiali
compositi partecipano  al  Consorzio,  secondo  criteri  e  modalita'
determinati nel regolamento  consortile  da  adottarsi  a  norma  del
successivo art. 19. 
    4. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al  Consorzio
tramite   le   proprie   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello  nazionale.  Tali  associazioni  aderiscono
esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad  esse  associate,
pertanto  tutte  le  conseguenze  economiche  e  giuridiche   gravano
esclusivamente sulle imprese rappresentate. 
    5. Le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  di  piu'
categorie di consorziati sono inquadrate nella  categoria  prevalente
secondo i criteri e  le  modalita'  determinati  con  regolamento  da
adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa  disposizione  si
applica in caso di societa' controllate e collegate. 
    6. Il numero dei consorziati e' illimitato.