Art. 20. Gestione economico-finanziaria 1. Il costo delle attivita' derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' coperto a norma dell'art. 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. E' fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa. 2. La Rai e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicita', la capacita' dei propri centri di produzione e persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento. 3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sara' corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze provvedera' ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinche' le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.