(Regolamento-art. 3)
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ferme restando le definizioni di cui all'art.  1  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  nel  presente  regolamento  si
intendono per: 
      a) «attivita' professionale»: la revisione legale come definita
dalla  normativa  vigente  in   materia,   ovvero   qualsiasi   altra
prestazione professionale resa dai revisori; 
      b)  «decreto  antiriciclaggio»:  il  decreto   legislativo   21
novembre 2007, n. 231, come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 90; 
      c) «enti di interesse pubblico»:  le  societa'  individuate  ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      d)  «enti  sottoposti  a  regime   intermedio»:   le   societa'
individuate ai sensi dell'art.  19-bis  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39; 
      e)  «finanziamento  del  terrorismo»:  le   condotte   previste
dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  22  giugno
2007, n. 109; 
      f)  «MoneyVal»:  Comitato  costituito  in  seno  al   Consiglio
d'europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI  per
l'area euro-asiatica; 
      g) «organo con funzioni di amministrazione»: 
        1. il Consiglio  di  amministrazione  (per  le  societa'  per
azioni che abbiano adottato il modello tradizionale  o  monistico  di
governo societario e, ove presente, per le societa' a responsabilita'
limitata); 
        2. il consiglio di gestione (per le societa' per  azioni  che
abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 
        3. i  soci  amministratori  con  delega  gestionale  (per  le
societa' semplici, le societa' in nome collettivo  e  le  societa'  a
responsabilita' limitata  in  cui  sia  presente  una  pluralita'  di
amministratori  con  poteri  disgiunti,  nei  limiti  delle   deleghe
eventualmente  agli  stessi  conferite  con  riferimento  ai  compiti
elencati all'art. 7 del regolamento); 
        4. i soci  accomandatari  (per  le  societa'  in  accomandita
semplice e le societa' in accomandita per azioni); 
        5.   gli   altri   organi   aziendali   con    funzioni    di
amministrazione,  quali   comitati   esecutivi   e/o   amministratori
delegati,  nei  limiti  delle  deleghe  eventualmente   agli   stessi
conferite  con  riferimento  ai  compiti  elencati  all'art.  7   del
regolamento; 
      h) «organo con funzioni di controllo»: 
        1. il collegio sindacale (per  le  societa'  per  azioni  che
abbiano adottato il modello tradizionale  di  governo  societario  ed
eventualmente per le societa' a responsabilita' limitata); 
        2. il consiglio di sorveglianza (per le societa'  per  azioni
che abbiano adottato il modello dualistico di governo societario); 
        3. il comitato  per  il  controllo  sulla  gestione  (per  le
societa' per azioni che abbiano  adottato  il  modello  monistico  di
governo societario); 
        4. i soci amministratori purche' privi di deleghe  gestionali
suscettibili  di  minarne  l'indipendenza  nello  svolgimento   della
funzione di controllo (per le societa' semplici, le societa' in  nome
collettivo e le societa' a responsabilita' limitata prive di collegio
sindacale); 
        5. i  soci  accomandanti  (per  le  societa'  in  accomandita
semplice e le societa' in accomandita per azioni); 
      i) «Paesi comunitari»: paesi appartenenti allo Spazio economico
europeo; 
      l) «Paesi terzi»: paesi non appartenenti allo Spazio  economico
europeo; 
      m)  «quarta  direttiva  antiriciclaggio»:  la  direttiva   (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento
del terrorismo; 
      n) «Rete»: la struttura di cui all'art. 1, comma 1,  lett.  l),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      o)  «Revisori»:  i  «revisori  legali»  e   le   «societa'   di
revisione», come definiti nel presente articolo; 
      p)  «Revisori  legali»:  le  persone  fisiche,   abilitate   ad
esercitare la  revisione  legale  in  Italia  ai  sensi  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione legale
su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti  sottoposti  a  regime
intermedio; 
      q) «Riciclaggio»: le condotte previste dall'art.  2,  comma  4,
del decreto antiriciclaggio; 
      r) «sistemi  interni  di  segnalazione  delle  violazioni»:  le
modalita' di segnalazione al proprio interno, ai sensi  dell'art.  48
del decreto antiriciclaggio, di violazioni, potenziali  o  effettive,
delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo; 
      s)  «societa'  di  revisione»:  le   societa',   abilitate   ad
esercitare la  revisione  legale  in  Italia  ai  sensi  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con incarichi di revisione legale
su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti  sottoposti  a  regime
intermedio. 
    2. Ai fini delle disposizioni di  cui  al  presente  regolamento,
inoltre: 
      a) per «cliente» si intende il soggetto  al  quale  i  revisori
rendono una prestazione professionale in seguito al  conferimento  di
un incarico. Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai
sensi  dell'art.  2403-bis  del   codice   civile,   la   prestazione
professionale si intende resa al soggetto nei cui  confronti  vengono
svolte le operazioni di ispezione e di controllo  di  cui  al  citato
art.  2403-bis.  Nel  caso  di  incarico  conferito  dalla  Rete,  la
prestazione  professionale  si  intende  resa   all'entita'   oggetto
dell'incarico, salvo i casi in cui detta prestazione assuma ambito  e
portata tali da non far sorgere alcuna rilevante e diretta  relazione
tra il revisore e l'entita' oggetto dell'incarico; 
      b) per «titolare effettivo» si intende: a) la persona fisica  o
le persone fisiche per conto  delle  quali  il  cliente  instaura  un
rapporto professionale (in breve, «titolare effettivo sub 1»); b) nel
caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente
instaura un rapporto  professionale  siano  entita'  diverse  da  una
persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima
istanza,  e'  attribuibile  la   proprieta'   diretta   o   indiretta
dell'entita'  oppure  il  relativo  controllo  o  che  ne   risultano
beneficiari (in breve, «titolare effettivo sub 2»).  In  particolare,
in caso di societa' di capitali o altre persone  giuridiche  private,
anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal
relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi  applicabile,  il
titolare effettivo sub 2) e' individuato secondo  i  criteri  di  cui
agli articoli 20 e 22, comma  5,  del  decreto  antiriciclaggio;  gli
stessi criteri si  applicano,  in  quanto  compatibili,  in  caso  di
societa' di  persone  e  di  altri  soggetti  giuridici,  pubblici  o
privati, anche se privi di personalita' giuridica.