(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9,  par.
          1, del regolamento, da parte di soggetti privati 
 
    1. I soggetti  privati  che  partecipano  al  Sistema  statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125,  raccolgono  o
trattano  ulteriormente  particolari  categorie  di  dati  per  scopi
statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto
dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  1989,
n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
281, e successive modificazioni e integrazioni. 
    2. In casi particolari  in  cui  scopi  statistici,  legittimi  e
specifici, del trattamento delle particolari categorie  di  dati  non
possono essere raggiunti  senza  l'identificazione  anche  temporanea
degli interessati, per  garantire  la  legittimita'  del  trattamento
medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti: 
      a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento
di dati personali di cui all'art. 13 del regolamento; 
      b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere  separati
i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che  cio'
risulti  irragionevole   o   richieda   uno   sforzo   manifestamente
sproporzionato; 
      c)  il  trattamento  sia  compreso  nel  programma   statistico
nazionale. 
    3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora  la  raccolta
delle particolari categorie di dati sia  effettuata  con  particolari
modalita', quali interviste telefoniche o assistite  da  elaboratore,
il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per  iscritto.
In   tal   caso,   la   documentazione   delle   informazioni    rese
all'interessato  e  dell'acquisizione  del   relativo   consenso   e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.