(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
      Criteri per la valutazione del rischio di identificazione 
 
    1.  Ai  fini  della  comunicazione  e  diffusione  di   risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
anche dei seguenti criteri: 
      a) si considerano dati aggregati le combinazioni  di  modalita'
alle quali e' associata una frequenza  non  inferiore  a  una  soglia
prestabilita, ovvero un'intensita'  data  dalla  sintesi  dei  valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre; 
      b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni; 
      c) i risultati statistici relativi a sole  variabili  pubbliche
non sono soggette alla regola della soglia; 
      d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora  il
risultato statistico non consenta  ragionevolmente  l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione  e  alla
natura delle variabili associate; 
      e) i risultati statistici relativi  a  una  stessa  popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano  possibili  collegamenti
tra loro  o  con  altre  fonti  note  di  informazione,  che  rendano
possibili eventuali identificazioni; 
      f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza  nel  caso
in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione  presentano  la
medesima modalita' di una variabile.