Articolo 2 1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si applicano in ogni loro parte anche a Palazzo Buontalenti. 2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede. 3. L'Istituto concordera' con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.