(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede e  l'articolo
5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si  applicano  in  ogni  loro  parte
anche a Palazzo Buontalenti. 
    2.  La  manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   di   Palazzo
Buontalenti  e  le  relative  spese  sono  a   carico   del   Governo
conformemente all'articolo  1,  secondo  paragrafo,  dell'Accordo  di
sede. 
    3. L'Istituto concordera' con i competenti uffici  del  Ministero
per i  beni  e  le  attivita'  culturali  l'occasionale  apertura  al
pubblico di Palazzo Buontalenti.