(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000 
 
    1. Il presente articolo si applica esclusivamente  ai  dipendenti
di ruolo in servizio presso gli uffici stampa  delle  amministrazioni
ricomprese nei comparti di  contrattazione  collettiva  definiti  dal
CCNQ 13 luglio 2016 ai quali,  in  data  antecedente  all'entrata  in
vigore dei rispettivi «CCNL  di  riferimento»  relativi  al  triennio
2016-2018, risulti applicato il  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro   giornalistico   per   effetto   di   contratti   individuali
sottoscritti  sulla  base  di   quanto   previsto   dagli   specifici
ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza. 
    2. Le amministrazioni inquadrano i dipendenti di cui al  comma  1
nei profili professionali istituiti  nel  «settore  informazione»  in
applicazione del «CCNL di riferimento» tra quelli  elencati  all'art.
1. 
    3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, si  tiene  conto
dell'allegata tabella A di corrispondenza tra le qualifiche del «CCNL
giornalistico» e le aree  o  categorie  del  «CCNL  di  riferimento».
Nell'ambito dell'Area o Categoria  di  inquadramento,  l'attribuzione
della posizione economica e' effettuata in modo tale  da  minimizzare
l'importo dell'assegno ad personam attribuito ai sensi dei successivi
commi. 
    4. Al personale di cui al presente articolo  e'  riconosciuto  un
assegno ad personam, in applicazione di quanto previsto dall'art.  9,
comma 5-bis della legge n. 150/2000, nel caso in cui  il  trattamento
economico  fisso  in  godimento,  attribuito  in  forza   del   «CCNL
giornalistico» sia superiore al trattamento economico fisso  previsto
dal «CCNL di riferimento». Il predetto assegno e'  calcolato  con  le
modalita' indicate al comma 5 ed  e'  riassorbito  con  le  modalita'
indicate ai commi 6 e 7. 
    5. L'importo annuo lordo dell'assegno ad personam di cui al comma
4 e' pari alla differenza, se positiva, tra: 
      a) la somma dei trattamenti  economici  fissi  annui  lordi  in
godimento,  alla  data  di  sottoscrizione  del   presente   accordo,
riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella  B,
riconosciuti in forza dell'applicazione del «CCNL giornalistico»; 
      b) la somma dei trattamenti economici fissi annui  lordi,  alla
data  di  sottoscrizione   del   presente   accordo,   attribuiti   e
riconosciuti in forza dell'applicazione del  «CCNL  di  riferimento»,
riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella C. 
    6.  L'assegno  ad  personam  di  cui  al  presente  articolo   e'
riassorbito, fino a concorrenza,  in  caso  di  incrementi  economici
conseguenti a future progressioni economiche, a  future  progressioni
giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. 
    7. In caso di incrementi economici conseguenti al conferimento di
uno degli incarichi di  cui  all'allegata  tabella  D,  l'assegno  ad
personam e' inoltre temporaneamente riassorbito, fino a  concorrenza,
di un importo pari al 50% della retribuzione di  posizione  od  altra
indennita' fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo  di
svolgimento dello stesso. 
    8. Ai sensi dell'art. 2,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  i  risparmi  di   spesa   derivanti   dal   riassorbimento
incrementano: 
      a) nei casi di cui al comma 6, i fondi risorse decentrate; 
      b) nel caso di cui al  comma  7,  le  risorse  complessivamente
destinate alla remunerazione degli incarichi. 
    9. L'assegno ad personam e' utile ai fini del trattamento di fine
rapporto in misura pari alla quota dello stesso  corrispondente  alle
voci di trattamento economico del CCNL giornalistico  gia'  utili  al
medesimo fine.