Art. 3. Personale di cui all'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000 1. Il presente articolo si applica esclusivamente ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei rispettivi «CCNL di riferimento» relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza. 2. Le amministrazioni inquadrano i dipendenti di cui al comma 1 nei profili professionali istituiti nel «settore informazione» in applicazione del «CCNL di riferimento» tra quelli elencati all'art. 1. 3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, si tiene conto dell'allegata tabella A di corrispondenza tra le qualifiche del «CCNL giornalistico» e le aree o categorie del «CCNL di riferimento». Nell'ambito dell'Area o Categoria di inquadramento, l'attribuzione della posizione economica e' effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam attribuito ai sensi dei successivi commi. 4. Al personale di cui al presente articolo e' riconosciuto un assegno ad personam, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del «CCNL giornalistico» sia superiore al trattamento economico fisso previsto dal «CCNL di riferimento». Il predetto assegno e' calcolato con le modalita' indicate al comma 5 ed e' riassorbito con le modalita' indicate ai commi 6 e 7. 5. L'importo annuo lordo dell'assegno ad personam di cui al comma 4 e' pari alla differenza, se positiva, tra: a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del «CCNL giornalistico»; b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del «CCNL di riferimento», riferibili alle sole voci retributive di cui all'allegata tabella C. 6. L'assegno ad personam di cui al presente articolo e' riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali. 7. In caso di incrementi economici conseguenti al conferimento di uno degli incarichi di cui all'allegata tabella D, l'assegno ad personam e' inoltre temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennita' fissa correlata all'incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso. 8. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, i risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento incrementano: a) nei casi di cui al comma 6, i fondi risorse decentrate; b) nel caso di cui al comma 7, le risorse complessivamente destinate alla remunerazione degli incarichi. 9. L'assegno ad personam e' utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico gia' utili al medesimo fine.