(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Le quote di partecipazione  sono  dematerializzate  e  vengono
immesse nel sistema  di  gestione  accentrata  previsto  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
    2. Il trasferimento delle quote ha luogo mediante  scritturazione
sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. 
    3. La Banca d'Italia procede all'aggiornamento del  registro  dei
partecipanti entro trenta giorni dalla scritturazione  sui  conti  di
cui al comma precedente dei movimenti delle quote di partecipazione.