Art. 4. 1. Le quote di partecipazione sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. 3. La Banca d'Italia procede all'aggiornamento del registro dei partecipanti entro trenta giorni dalla scritturazione sui conti di cui al comma precedente dei movimenti delle quote di partecipazione.